Cassazione Penale, Ordinanza n. 38581/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di due anni di reclusione per avere reso una dichiarazione falsa nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, omettendo di indicare una precedente condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso. I motivi dedotti erano due: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, contestando la sussistenza del collegamento tra i precedenti penali e il reato oggetto di imputazione e richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima censura non deducibile in sede di legittimità perché diretta a rivalutare il fatto e la prova, mentre la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua: l'omissione dichiarativa nella domanda INPS aveva indotto in errore l'ente e determinato l'indebita erogazione del beneficio; inoltre, l'imputato aveva ammesso l'addebito e non rilevava chi avesse materialmente compilato la domanda. La seconda censura è stata reputata manifestamente infondata, poiché la recidiva era stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente, e il giudice di merito l'aveva correttamente considerata equivalente alle attenuanti generiche, valorizzando la spiccata propensione a delinquere desunta dai precedenti penali e dalla continuità temporale della condotta. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, commi 4-bis e 3, d.l. n. 4/2019
norma richiamata come base dell'obbligo dichiarativo per l'accesso al reddito di cittadinanza e della rilevanza penale dell'omissione/falsità nella domanda.
richiamato come precedente condanna non dichiarata dall'imputato, rilevante ai fini dell'ottenimento del beneficio e della valutazione della recidiva.
in caso di inammissibilità del ricorso, consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 185/2015
citata dal ricorrente a sostegno della censura sulla recidiva, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una censura che, sotto veste di vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, della prova o della credibilità delle emergenze istruttorie, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e logica.
- Nelle procedure di accesso a benefici pubblici, l'omissione di una circostanza rilevante nella dichiarazione può integrare un falso penalmente rilevante se la dichiarazione è determinante per l'erogazione del beneficio e l'ente erogatore viene indotto in errore, a prescindere da chi abbia materialmente compilato l'istanza.
- La contestazione sulla recidiva è infondata quando il giudice di merito la ritenga ritualmente contestata e motivi la sua applicazione valorizzando la personalità del reo, la continuità temporale dei precedenti e la spiccata propensione a delinquere; il collegamento strutturale tra i precedenti e il nuovo reato non è di per sé indispensabile se la valutazione discrezionale del giudice è congruamente motivata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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