Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38581/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di due anni di reclusione per avere reso una dichiarazione falsa nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, omettendo di indicare una precedente condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso. I motivi dedotti erano due: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, contestando la sussistenza del collegamento tra i precedenti penali e il reato oggetto di imputazione e richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima censura non deducibile in sede di legittimità perché diretta a rivalutare il fatto e la prova, mentre la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua: l'omissione dichiarativa nella domanda INPS aveva indotto in errore l'ente e determinato l'indebita erogazione del beneficio; inoltre, l'imputato aveva ammesso l'addebito e non rilevava chi avesse materialmente compilato la domanda. La seconda censura è stata reputata manifestamente infondata, poiché la recidiva era stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente, e il giudice di merito l'aveva correttamente considerata equivalente alle attenuanti generiche, valorizzando la spiccata propensione a delinquere desunta dai precedenti penali e dalla continuità temporale della condotta. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 4-bis e 3, d.l. n. 4/2019

    norma richiamata come base dell'obbligo dichiarativo per l'accesso al reddito di cittadinanza e della rilevanza penale dell'omissione/falsità nella domanda.

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato come precedente condanna non dichiarata dall'imputato, rilevante ai fini dell'ottenimento del beneficio e della valutazione della recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 185/2015

    citata dal ricorrente a sostegno della censura sulla recidiva, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una censura che, sotto veste di vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, della prova o della credibilità delle emergenze istruttorie, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e logica.
  • Nelle procedure di accesso a benefici pubblici, l'omissione di una circostanza rilevante nella dichiarazione può integrare un falso penalmente rilevante se la dichiarazione è determinante per l'erogazione del beneficio e l'ente erogatore viene indotto in errore, a prescindere da chi abbia materialmente compilato l'istanza.
  • La contestazione sulla recidiva è infondata quando il giudice di merito la ritenga ritualmente contestata e motivi la sua applicazione valorizzando la personalità del reo, la continuità temporale dei precedenti e la spiccata propensione a delinquere; il collegamento strutturale tra i precedenti e il nuovo reato non è di per sé indispensabile se la valutazione discrezionale del giudice è congruamente motivata.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.