Cassazione Penale, Ordinanza n. 38573/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a condotte di raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che dagli atti sarebbero emersi i presupposti per una sentenza di proscioglimento, dunque lamentando che il giudice non avesse dichiarato immediatamente una causa di non punibilità o di proscioglimento nonostante la sua rilevabilità ex actis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). La censura proposta, fondata sull'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. e quindi sulla mancata pronuncia di proscioglimento, non rientra tra i motivi consentiti. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto del ricorso
la Corte indica che il ricorso va trattato secondo tale rito
stabilisce i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità del proscioglimento immediato in presenza di elementi dagli atti
prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, ove non manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra doglianza è inammissibile.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, un motivo consentito di ricorso contro il patteggiamento, se non si traduce in una delle censure tipizzate dalla norma speciale.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non possono essere introdotte questioni estranee ai limiti legali del sindacato, neppure se prospettate come vizi di motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento.
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