Cassazione Penale, Ordinanza n. 38577/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla pena di 250 euro di ammenda per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, il ricorso non esponeva in modo specifico le ragioni di diritto né gli elementi di fatto a sostegno della doglianza: la censura si limitava a richiedere il beneficio, enunciando genericamente violazioni di legge e vizi motivazionali senza alcuna argomentazione concreta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e privo della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen.; tale carenza integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
indicato come base del reato per cui vi è stata condanna alla pena di ammenda.
richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum dell'impugnazione.
l'inosservanza del requisito di specificità dei motivi determina inammissibilità del ricorso.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non basta enunciare in modo astratto violazioni di legge o vizi motivazionali, ma occorre indicare con precisione le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali posti a sostegno della censura.
- La mera richiesta di un beneficio penale, come la sospensione condizionale della pena, è inammissibile se non accompagnata da una critica argomentata della decisione impugnata e dalla spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto per cui il beneficio sarebbe dovuto.
- La genericità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso e legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo sia accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38573/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38575/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38578/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38579/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38581/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38583/2025 del 28/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →