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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38578/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a anni uno e mesi otto di reclusione per l'utilizzo, quale legale rappresentante di una società, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere l'IVA, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 74/2000. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della società emittente delle fatture come "cartiera", contestando l'accertamento di merito sulla fittizietà dell'operatività della società e, in sostanza, la ricostruzione probatoria posta a base della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dedotta investisse profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione congrua e logica. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato una serie di elementi sintomatici della natura fittizia della società emittente: assenza di sede, mezzi, dipendenti e struttura organizzativa; emissione di fatture solo in favore del ricorrente e della sua società; mancanza di contratti e di corrispondenza commerciale; pagamenti solo parziali; macroscopica anomalia della vendita sottocosto. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare l'inoperatività della società e la piena consapevolezza dell'imputato sulla natura inesistente delle operazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    La fattispecie riguarda l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere l'IVA.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come vizio di motivazione una censura che, sotto tale veste, miri a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se la motivazione della sentenza di merito è congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La qualificazione di una società emittente fatture come mera cartiera può essere desunta da plurimi indici sintomatici, quali assenza di struttura organizzativa, mancanza di sede, mezzi e dipendenti, esclusività delle emissioni verso pochi soggetti, assenza di documentazione commerciale e anomalie economiche dell'operazione.
  • Ai fini del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la consapevolezza dell'imputato circa la fittizietà delle operazioni può essere inferita da elementi oggettivi sintomatici della inesistenza dell'operatività del fornitore.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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