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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07007/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva assistito una parte in un precedente giudizio, aveva domandato la distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e, ottenutala in sede di legittimità, aveva poi promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento dal Ministero. Nel corso dell’ottemperanza era intervenuta una sospensione dell’esecuzione per la pendenza di un procedimento penale e, successivamente, un’istanza di revoca della sospensione era stata rigettata. L’avvocato ha quindi chiesto l’equa riparazione per la pretesa irragionevole durata del complessivo procedimento, sostenendo che la fase cognitiva sulla distrazione e quella esecutiva andassero considerate unitariamente e che il processo fosse ancora pendente fino all’effettivo pagamento. Ha dedotto inoltre che, in quanto avvocato antistatario, avrebbe agito per un diritto proprio e autonomo, e ha invocato i principi della giurisprudenza di legittimità e dell’art. 6 CEDU. La Corte d’appello aveva invece ritenuto inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della giustizia per la fase di cognizione, perché il ricorrente non era stato parte di quel giudizio, e infondata la domanda relativa all’ottemperanza, perché la durata complessiva della sola fase esecutiva non superava la ragionevole durata e i periodi di sospensione non erano computabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico sotto tutti i profili: l’istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda né trasforma il difensore antistatario in parte del giudizio di merito; l’avvocato non può chiedere l’equa riparazione per la durata della fase cognitiva in cui non è parte; i principi delle Sezioni Unite sulla saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva riguardano i giudizi Pinto e non sono applicabili a un credito da spese di lite distratte; inoltre, il ricorrente non aveva allegato né l’incapienza del cliente né elementi idonei a dimostrare un concreto pregiudizio da ritardo nel pagamento, e la sospensione del procedimento esecutivo esclude comunque quel periodo dal computo della durata. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    il ricorrente si era difeso da sé ex art. 86 c.p.c.

    viene richiamato solo per descrivere la difesa personale dell’avvocato, ma non vale a trasformare la pretesa accessoria di distrazione in un autonomo processo di cui egli sia parte

  • art. 93 c.p.c.

    istanza di distrazione delle spese

    l’istanza è qualificata come richiesta accessoria e incidentale, che non introduce una nuova domanda né un autonomo rapporto sostanziale

  • artt. 93 – 100 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamati nel motivo, ma la Corte esclude che la disciplina processuale invocata consenta di considerare l’avvocato parte del giudizio principale ai fini Pinto

  • art. 112 c.p.c.

    omessa decisione sulla domanda proposta

    la Corte esclude un’omissione decisoria, ritenendo corretta la qualificazione della domanda di distrazione come accessoria

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 3; la Corte ne esclude l’applicazione al caso concreto per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    invocato per l’equa riparazione, ma non applicabile alla fase di cognizione in cui il ricorrente non era parte e alla fase esecutiva relativa a spese di lite

  • art. 6, par. 1 CEDU

    il diritto alla ragionevole durata riguarda il proprio processo, non quello altrui, quando la posizione del soggetto sia solo accessoria e dipendente

  • art. 41 CEDU

    richiamato nel provvedimento di primo grado per escludere che il protratto inadempimento dello Stato sia indennizzabile ex lege Pinto

  • art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001

    ai fini del computo della durata del processo non si tiene conto del periodo di sospensione, disposizione ritenuta applicabile anche alla sospensione dell’esecuzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente accessoria e incidentale: non introduce un autonomo giudizio, non crea una nuova domanda in senso proprio e non muta il difensore antistatario in parte del processo di merito.
  • L’avvocato che chiede la distrazione delle spese non può, per la sola durata del giudizio in cui la distrazione è stata richiesta, rivendicare l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la fase di cognizione se non ha assunto la qualità di parte in quel giudizio.
  • Il diritto alla ragionevole durata ex art. 6, par. 1, CEDU tutela il "proprio" processo: non è sufficiente un interesse economico o professionale collegato all’esito della lite altrui, quando la posizione del soggetto sia solo derivata o accessoria.
  • I principi elaborati in materia di saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva per i crediti indennitari Pinto non sono automaticamente estensibili a crediti diversi, come le spese di lite distratte, se manca la medesima struttura del rapporto e la medesima finalità dell’azione esecutiva.
  • Ai fini della domanda di equa riparazione per ritardo nel pagamento di un credito da spese distratte, occorre allegare in modo specifico anche l’incapienza del cliente o l’impossibilità di soddisfarsi direttamente su di lui, altrimenti non è dimostrato un concreto pregiudizio da irragionevole durata.
  • Nel computo della durata rilevante ai fini Pinto non si considerano i periodi in cui il processo o la fase esecutiva risultano sospesi, e tale regola vale anche per la sospensione dell’esecuzione.
  • La durata della sola fase esecutiva va valutata autonomamente quando non sia configurabile una continuità giuridicamente rilevante con la fase di merito ai fini dell’indennizzo per irragionevole durata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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