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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35279/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare avente a oggetto la vendita di terreni agricoli non ancora di proprietà del promittente venditore, ma nella disponibilità di quest'ultimo in quanto utilizzatore del bene. La promissaria acquirente aveva versato una caparra confirmatoria di euro 37.500 e, sostenendo l'inadempimento del promittente venditore per la mancata stipula del definitivo e per il mancato rispetto delle condizioni pattuite nel preliminare, aveva esercitato il recesso ex art. 1385 c.c. chiedendo il doppio della caparra; in subordine aveva chiesto la risoluzione per inadempimento e la restituzione della caparra oltre danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, ritenendo legittimo il recesso della promissaria acquirente e l'inadempimento del venditore. Il venditore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. per omessa valutazione comparativa delle condotte, deducendo che anche la controparte sarebbe stata inadempiente perché incapace di versare il saldo prezzo, richiamando alcune missive ritenute confessorie; 2) falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. per avere il giudice ritenuto grave l'inadempimento del venditore, sostenendo che il differimento del rogito fosse minimo e che fosse stata la promissaria acquirente a pretendere una riduzione del prezzo; 3) falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per non avere considerato che il rinvio del rogito avrebbe sacrificato eccessivamente l'interesse dell'acquirente; 4) nullità per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale del venditore, che lamentava inadempimenti reciproci e chiedeva risarcimento; 5) nullità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. per difetto di motivazione, assumendo che fosse troppo ampia e non succintamente motivata. La Corte ha respinto i primi tre motivi, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente ricostruito la volontà negoziale, valutato le missive delle parti e accertato che il preliminare poneva a carico del promittente venditore gli oneri necessari a procurarsi la titolarità del bene e a presentarsi al rogito, senza obblighi collaborativi in capo all'acquirente; ha inoltre ribadito che la valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è questione di merito insindacabile se congruamente motivata. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito/inammissibile, perché la domanda riconvenzionale risultava superata dall'accertamento dell'inadempimento del solo venditore. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché contro l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è ammesso ricorso solo per vizi propri, non per l'asserito eccesso motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del promittente venditore. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimità del recesso della promissaria acquirente dal preliminare di vendita e il diritto al doppio della caparra confirmatoria. Ha inoltre rilevato che, essendo la controparte rimasta intimata, non vi era pronuncia sulle spese. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    recesso ex art. 1385 c.c.; doppio della caparra confirmatoria

    il recesso della promissaria acquirente è legittimo quando il promittente venditore risulti inadempiente agli obblighi essenziali del preliminare; in tal caso è dovuta la restituzione del doppio della caparra confirmatoria.

  • art. 1454 c.c.

    la diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine assegnato mantengono rilevante l'inadempimento del promittente venditore e supportano la risoluzione del rapporto.

  • art. 1455 c.c.

    non scarsa importanza dell'inadempimento

    la valutazione della gravità dell'inadempimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; può ritenersi implicita quando l'inadempimento incide sulle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il rinvio del rogito avrebbe violato correttezza e buona fede, ma la censura è stata respinta perché incompatibile con l'accertamento di inadempimento del venditore.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il differimento del rogito avrebbe leso l'utilità del contratto; la Corte non ha accolto la prospettazione perché il giudice di merito ha correttamente valorizzato gli obblighi contrattuali posti a carico del venditore.

  • art. 2735 c.c.

    invocato dal ricorrente per attribuire valore confessorio a talune missive della controparte; la Corte non ha ritenuto che tali documenti smentissero l'accertamento di inadempimento del venditore.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza è stata ritenuta non decisiva, poiché la domanda riconvenzionale del venditore risultava comunque superata dall'accertamento della sua inadempienza.

  • art. 348-bis c.p.c.

    ordinanza di inammissibilità dell'appello

    l'ordinanza è impugnabile per cassazione solo per vizi propri o processuali, non per la semplice ampiezza della motivazione o perché confermi la decisione di primo grado.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    in caso di ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione si propone avverso la sentenza di primo grado, salvo vizi propri dell'ordinanza.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    invocato per censurare la motivazione dell'ordinanza d'appello, ma senza individuare un vizio proprio deducibile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel preliminare di vendita di bene altrui, l'accertamento dell'inadempimento va compiuto avendo riguardo agli obblighi concretamente assunti dalle parti; se gli oneri necessari a procurare la titolarità del bene gravano solo sul promittente venditore, il mancato adempimento di tali oneri può legittimare il recesso della controparte.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Il giudice di merito può ritenere implicita la valutazione di non scarsa importanza dell'inadempimento quando esso investa obbligazioni primarie ed essenziali del contratto o incida in modo rilevante sull'equilibrio negoziale.
  • Le censure di legittimità che si limitino a prospettare una diversa ricostruzione delle trattative o della volontà contrattuale, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili o comunque infondate.
  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione solo per vizi propri o processuali; non è sufficiente dolersi del fatto che la motivazione sia più estesa del necessario o che il provvedimento confermi, anche con argomentazioni diverse, la sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàGiudicato

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