Cassazione Penale, Sentenza n. 20266/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Sassi Oussama ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Trento con la quale, in procedimento di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli era stata applicata la pena per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per il reato di cui all'art. 650 c.p., disponendosi altresì la confisca del denaro sequestrato. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non ha indicato ragioni fondate che dimostrassero il collegamento tra la somma e l'attività delittuosa e che la brevità tipica della motivazione di patteggiamento non può estendersi fino ad esonerare il giudice dall'illustrare le ragioni della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle sentenze di patteggiamento, l'obbligo motivazionale relativo alla confisca è di portata ridotta rispetto alle decisioni ordinarie, ma non nullo: il giudice deve comunque fornire una motivazione congrua che renda comprensibile il nesso tra somme e attività illecita. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente: la sentenza enumerava elementi probatori relativi a plurimi episodi di cessione di stupefacenti protrattisi per mesi e rilevava l'assenza di attività lavorativa del prevenuto nel periodo considerato, con conseguente mancanza di elementi che giustifichino un'origine lecita del denaro. Sulla base di ciò la Corte ha confermato la confisca e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento; determina che la motivazione della sentenza sia parametrata alla natura dell'accordo: più sintetica rispetto alla sentenza piena ma comunque obbligatoria, anche in ordine alla confisca.
Prevede la confisca del profitto del reato; applicabile quando sussiste nesso di pertinenzialità tra somme e attività delittuosa, come nella cessione di stupefacenti.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990
Norma speciale in materia di stupefacenti che consente la confisca di beni/proventi relativi a reati di spaccio; rafforza la possibilità di confisca del denaro rinvenuto in casi di cessione.
Reato contestato (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) indicato nella sentenza; non centrale rispetto alla valutazione sulla confisca delle somme legate all'attività di spaccio.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022
Principi stabiliti secondo cui la motivazione della confisca nelle sentenze di patteggiamento può essere più sintetica ma deve comunque dimostrare il nesso di pertinenzialità; nei casi di cessione di stupefacenti la confisca del denaro è consentita se sussistono elementi che consentono di ritenere che esso sia provento dell'attività illecita.
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la motivazione richiesta per disporre la confisca è di minore ampiezza rispetto alla sentenza piena, ma non può essere assente: è necessario indicare elementi che rendano comprensibile il collegamento tra somme sequestrate e attività criminale.
- In ipotesi di cessione (spaccio) di stupefacenti la confisca del denaro rinvenuto è ammissibile quando esistono elementi di fatto che rendono probabile la sua natura di provento (es. durata e sistematicità dell'attività di spaccio, mancanza di redditi leciti nel periodo).
- Il giudice può adottare una motivazione sintetica purché contenga riferimenti fattuali e logici (episodi di spaccio, assenza di reddito lecita, circostanze del sequestro) che consentano di inferire il nesso di pertinenzialità.
- Se l'imputato fornisce prova documentale dell'origine lecita del denaro, il giudice deve valutarla; in mancanza di probanti elementi contrari la confisca può essere confermata.
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità verifica la congruità e la sufficienza della motivazione, non la mera coerenza formale: una motivazione sintetica ma congrua è sufficiente a respingere il ricorso.
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