Cassazione Penale, Ordinanza n. 19731/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, con pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 10.000 euro di multa, oltre alla confisca di una somma di denaro rinvenuta nel luogo in cui veniva esercitata l'attività illecita. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato l'errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta fosse stata inquadrata in modo non corretto; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito perché, nelle sentenze di patteggiamento, la censura sull'erronea qualificazione giuridica è proponibile solo in caso di errore manifesto, mentre qui il ricorso richiedeva valutazioni in fatto e in diritto non immediatamente evincibili dal provvedimento ed era privo di specificità su profili decisivi. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la confisca di denaro ex art. 240-bis c.p. può essere disposta anche fuori dall'accordo quando non sia giustificata la provenienza lecita del denaro e vi sia sproporzione rispetto al reddito, e nel caso concreto la somma di 540 euro era stata rinvenuta nel luogo di spaccio senza alcuna giustificazione del possesso legittimo.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata oggetto di impugnazione.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti contestati all'imputato.
La confisca del denaro può essere disposta anche al di fuori dell'accordo di patteggiamento se non è giustificata la provenienza lecita e vi è sproporzione rispetto al reddito percepito.
Citato solo indirettamente nel richiamo alla confisca; dal testo emerge che la questione riguarda la confisca di denaro collegata al reato e alla mancata giustificazione della sua provenienza.
Massime di principio
- Nella sentenza di patteggiamento, la censura di errata qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente ricavabile dal testo del provvedimento; non sono ammissibili contestazioni che richiedano una rivalutazione di elementi di fatto o di profili probatori non emergenti con immediatezza.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con i profili decisivi della decisione; una doglianza generica o priva di precisa individuazione dell'errore denunciato è inammissibile.
- La confisca di denaro può essere disposta anche se non espressamente oggetto dell'accordo di patteggiamento, quando il bene sia rinvenuto nel contesto dell'attività illecita e l'imputato non fornisca una spiegazione plausibile della sua lecita provenienza.
- Ai fini della confisca del denaro, la mancata giustificazione del possesso legittimo e la sproporzione rispetto al reddito sono elementi idonei a sorreggere il provvedimento ablativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa della parte, la Corte può porre a carico del ricorrente una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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