Sentenza del 29/07/2015 n. 16033 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2002 e 2003, in materia di imposte dirette e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva ridotto del 30% gli importi accertati dal fisco. Successivamente, l'Agenzia delle entrate aveva chiesto l'estinzione dell'intero giudizio in applicazione del cosiddetto mini-condono delle liti pendenti, ottenendo un decreto presidenziale di estinzione. A distanza di oltre due anni, l'Agenzia ha sostenuto che, per errore materiale, il condono riguardava soltanto l'annualità 2002 e ha chiesto la revoca del decreto e la fissazione dell'udienza per proseguire il giudizio sull'annualità 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'Agenzia delle entrate. Il decreto presidenziale di estinzione, comunicato il 12 novembre 2012, avrebbe potuto essere contestato mediante istanza di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 391 c.p.c. L'istanza presentata il 24 marzo 2015 era quindi tardiva e non poteva rimettere in discussione l'estinzione dell'intero processo. La Corte ha inoltre ritenuto che il decreto fosse effettivamente riferito all'intero giudizio e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in 2.050 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge.
Norme richiamate
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Il decreto presidenziale che dichiara l'estinzione del giudizio produce effetti definitivi se non viene presentata, entro dieci giorni dalla comunicazione, un'istanza di fissazione dell'udienza. Il termine è perentorio e la richiesta ha natura sollecitatoria, non impugnatoria.
Nei confronti delle sentenze e delle ordinanze in materia di estinzione è previsto il rimedio della revocazione; per il decreto presidenziale di estinzione, invece, l'art. 391 c.p.c. individua lo specifico rimedio dell'istanza di fissazione dell'udienza.
È richiamata la possibilità generale di rimessione in termini, ma solo quando la parte dimostri una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La disposizione costituisce una delle basi normative per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzata dall'Agenzia per chiedere l'estinzione del giudizio.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 8
Prevede gli effetti processuali della definizione agevolata delle liti fiscali, tra cui l'estinzione del processo quando la definizione risulta regolarmente perfezionata.
Massime di principio
- Quando un decreto presidenziale dichiara l'estinzione di un giudizio di cassazione, la parte che intende contestarlo deve depositare l'istanza di fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione; il termine è normalmente perentorio.
- Un errore interno della parte o del proprio difensore nella richiesta di estinzione non consente, di regola, di riaprire il processo dopo la scadenza del termine previsto dalla legge.
- La parte che sostiene di avere presentato tempestivamente l'istanza deve dimostrarne la data; in mancanza, prevale la definitività del decreto di estinzione.
- Se la richiesta di estinzione e il relativo decreto non distinguono chiaramente tra più annualità o più atti impositivi, il decreto può essere interpretato come riferito all'intero processo, salvo una diversa e tempestiva contestazione.
- La comunicazione del decreto all'ufficio o al difensore costituisce il momento dal quale decorre il termine per reagire; è quindi essenziale monitorare tempestivamente le comunicazioni della cancelleria.
- La parte che perde la controversia sull'ammissibilità dell'istanza può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
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