Cassazione Civile, Ordinanza n. 05282/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Due imprese avevano convenuto davanti al Tribunale il vettore per il furto di 382 colli affidati allo spedizioniere per il trasporto in Ucraina, chiedendo il risarcimento del valore della merce, di ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali e il rimborso di spese doganali. Il vettore aveva chiamato in causa due assicuratrici. Il Tribunale aveva accolto la domanda contro il vettore e la manleva contro una compagnia assicurativa; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione accogliendo l'impugnazione della compagnia assicurativa e ritenendo non provato il danno nella sfera giuridica delle attrici, né quindi la loro legittimazione a pretenderne il risarcimento. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione di norme sostanziali per avere la Corte territoriale escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale assumendo, in sostanza, la necessità di un accordo scritto per regolare le conseguenze del furto, e per non avere considerato la prova orale richiesta; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di documentazione (fatture, CMR, DDT, documenti doganali e relazione degli accertatori) che attesterebbe il valore della merce; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva richiesto una forma scritta ad substantiam, ma aveva espresso un giudizio di mancata prova del pregiudizio patrimoniale in capo alle ricorrenti; il secondo motivo è stato respinto perché la questione del valore della merce era assorbita dalla diversa e decisiva mancanza di prova che il danno si fosse prodotto nella sfera patrimoniale delle attrici, rilevante ai fini della legittimazione ad agire contro il vettore; il terzo motivo è stato qualificato come non motivo, poiché mirava solo a ottenere, in via conseguenziale, la caducazione della statuizione sulle spese in caso di accoglimento degli altri motivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva riformato la pronuncia di primo grado, escludendo il diritto delle attrici al risarcimento per difetto di prova che il furto avesse inciso sulla loro sfera patrimoniale e, conseguentemente, sulla loro legittimazione a chiedere il danno al vettore. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi
richiamato nel primo motivo; non viene applicato nel merito perché la censura non coglie il fondamento della decisione impugnata
richiamato nel primo motivo; la Corte precisa che la sentenza d'appello non ha imposto una forma scritta come requisito di validità dell'accordo
richiamato nel primo motivo come parametro della pretesa risarcitoria; la Corte non esamina la norma nel merito per inammissibilità del motivo
richiamato nel secondo motivo per lamentare l'omesso esame di documenti; la Corte reputa irrilevanti i documenti rispetto al decisivo difetto di prova dell'an del danno in capo alle ricorrenti
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ravvisa decisività nei documenti invocati perché il thema decidendum era la riferibilità del danno alla sfera delle attrici
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato quale parametro di ricorso per violazione di legge nei primi e terzi motivi
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per omesso esame di fatti/documenti, ma la Corte ritiene la doglianza priva di decisività
richiamato nel terzo motivo per le spese di lite; la Corte osserva che la censura non deduce una reale violazione della norma ma solo una richiesta consequenziale
richiamato dalla Corte per spiegare che l'eventuale caducazione della condanna alle spese sarebbe stata solo effetto riflesso dell'accoglimento dei motivi principali
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
menzionato incidentalmente dalla Corte d'appello in relazione a possibili eccezioni sulla testimonianza
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Convenzione CMR
richiamata nel giudizio di merito come disciplina applicabile al trasporto internazionale su strada e al limite dell'indennizzo
art. 23 CMR
richiamato dalla convenuta assicuratrice per sostenere la limitazione dell'indennizzo
Massime di principio
- Nel contratto di trasporto, la legittimazione a domandare il risarcimento per l'inesatto adempimento spetta alternativamente al mittente o al destinatario, a seconda che il danno si sia prodotto nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro.
- Chi impugna in cassazione deve censurare la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che attacca un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
- La mera prova del valore della merce non basta se la decisione di merito si fonda sulla mancata prova che la perdita abbia inciso sulla sfera giuridica del soggetto che agisce.
- Le doglianze ex art. 360, n. 5 c.p.c. sono prive di decisività quando i documenti o i fatti invocati non sono idonei a sovvertire la questione decisiva posta a base della sentenza impugnata.
- La censura sulle spese di lite non è autonomamente fondata quando si risolve in una richiesta meramente consequenziale all'eventuale accoglimento dei motivi principali, senza denunciare un effettivo errore nell'applicazione dell'art. 91 c.p.c.
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