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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33647/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) mancata o insufficiente motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e all'attendibilità della persona offesa (minore); (2) violazione di legge circa la sussistenza dei reati di violenza sessuale e connessi, per presunta inattendibilità del racconto della minore; (3) errore nel non riconoscere la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609-quater, comma 4, c.p.; (4) eccessività della pena, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena nei limiti inferiori; (5) intervenuta prescrizione del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) alla data di luglio 2024, essendo i fatti del luglio 2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi quattro motivi (insufficienza della motivazione sulla credibilità della minore; deduzioni sulle fattispecie di violenza sessuale; diniego della circostanza attenuante speciale; mancata concessione delle attenuanti generiche e congruità della pena). Ha invece accolto il quinto motivo: il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) consumato nel luglio 2012 si prescriveva secondo la disciplina allora vigente (termine massimo 7 anni e 6 mesi), risultando definitivamente estinto; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo all'art. 572 c.p. per estinzione per prescrizione. Per il residuo reato (capo 1) la pena è stata rideterminata in anni 9 di reclusione. Il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto per manifesta infondatezza.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile e valutabile, tra gli altri, il motivo relativo alla prescrizione ai sensi di questa norma.

  • art. 609-bis c.p.

    Definisce il reato di violenza sessuale; la Corte richiama i parametri (tenerezza dell'età, reiterazione, danno) rilevanti anche ai fini della valutazione della gravità e dell'eventuale esclusione dell'attenuante di minore gravità.

  • art. 609-ter c.p.

    Norma collegata ai delitti sessuali, richiamata nel contesto dell'impugnazione sulla sussistenza delle fattispecie contestate.

  • art. 609-septies c.p.

    Ulteriore norma richiamata tra le fattispecie connesse ai delitti sessuali; la valutazione della Corte ha ritenuto fondate le conclusioni del merito rispetto alla complessiva gravità e attendibilità delle prove.

  • art. 609-quater, comma 4 c.p.

    Prevede la circostanza attenuante per alcuni casi di minore gravità di reati sessuali; la Corte ha ritenuto correttamente negata tale attenuante in presenza di reiterazione, tenerezza dell'età e pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico della vittima.

  • art. 572 c.p.

    Reato di maltrattamenti in famiglia; la Corte ha ritenuto che, per i fatti commessi nel luglio 2012, vada applicata la prescrizione calcolata secondo la disciplina vigente al tempo del fatto, con maturazione definitiva del termine.

  • legge 1 ottobre 2012, n. 172, art. 4, comma 1, lettera a)

    Introdusse il raddoppio del termine di prescrizione per l'art. 572 c.p.; la Corte ha ribadito il principio di irretroattività delle norme più sfavorevoli e quindi l'impossibilità di applicarne gli effetti a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 2 c.p.

    Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole; applicato per escludere l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini di prescrizione.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Norme sul criterio di determinazione della pena; citate per affermare la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena, non sindacabile in cassazione se motivazione non illogica o arbitraria.

  • art. 62-bis c.p.

    Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e rimane sindacabile solo nei limiti della motivazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della vittima minorenne può essere base sufficiente di condanna se il giudice di merito svolge un esame onnicomprensivo della sua attendibilità (capacità di memorizzare e riferire, contesto familiare, possibili fenomeni di suggestione o contagio dichiarativo, coerenza nel tempo) e se esistono elementi di riscontro; l'assenza di un accertamento tecnico psicologico non invalida automaticamente la valutazione del merito se sussistono altri riscontri.
  • Per la circostanza attenuante di "minore gravità" nei reati sessuali, va effettuata una valutazione globale: la reiterazione, la tenera età della vittima, le modalità e il danno (anche psichico) possono da soli escluderla; non è sufficiente invocarla in modo generico.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi (segni di resipiscenza o cambiamento) e non è un diritto automatico per lo stato di incensuratezza; il giudice di merito ha ampia discrezionalità che la Cassazione sindaca solo in presenza di vizio logico o arbitrario.
  • La determinazione della pena è prevalentemente di merito; la Cassazione non ricalcola la pena sulla base di diverse valutazioni di fatto, salvo motivazione illogica o arbitraria del giudice di merito.
  • La prescrizione è soggetta alla disciplina vigente al momento del fatto: norme che peggiorano la posizione dell'imputato (es. raddoppio dei termini) non sono applicabili retroattivamente. L'eccezione di prescrizione può essere sollevata anche in cassazione e, se fondata, può determinare l'annullamento senza rinvio del capo di imputazione estinto.

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