Cassazione Civile, Ordinanza n. 20162/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia riguarda la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta alla gestione commercianti. Un soggetto iscritto a tale gestione, operante abitualmente e prevalentemente come agente di commercio, aveva chiesto di escludere dal reddito imponibile contributivo la quota di utili percepita in qualità di socio di società a responsabilità limitata. L'INPS sosteneva invece che tali utili dovessero concorrere alla base imponibile, invocando l'art. 3-bis della L. n. 438/1992 e la L. n. 233/1990, assumendo di vantare un maggior credito contributivo per gli anni 1998-2012. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole all'iscritto, ritenendo che i dividendi da partecipazione sociale fossero redditi di capitale e non redditi d'impresa. In cassazione l'INPS deduceva violazione di legge, censurando l'esclusione degli utili societari dal reddito imponibile ai fini contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'INPS, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della contribuzione dovuta alla gestione commercianti, devono essere inclusi nella base imponibile solo i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. La Corte ha inoltre ribadito che il presupposto dell'iscrizione e dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti è l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa abituale e prevalente nell'impresa, e che incombe sull'INPS l'onere di provare tale attività anche quando invochi l'assoggettamento a contribuzione di redditi ulteriori. Quanto alle spese, le ha compensate per il consolidarsi della giurisprudenza successivamente al deposito del ricorso; ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
va coordinato con la disciplina previdenziale e fiscale; nella base imponibile della gestione commercianti confluiscono i redditi d'impresa, non i redditi di capitale da mera partecipazione societaria.
richiamata dal ricorrente quale base della pretesa contributiva, nel quadro della disciplina dell'iscrizione e del calcolo dei contributi dovuti alla gestione commercianti.
gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale.
i contributi vanno commisurati ai redditi d'impresa, cioè quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la doglianza è stata proposta come violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato il rilievo sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione commercianti, la base imponibile comprende solo i redditi d'impresa derivanti da attività imprenditoriale effettivamente svolta, secondo la qualificazione fiscale del reddito.
- Gli utili percepiti per la sola partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa nella società, costituiscono redditi di capitale e non possono essere assoggettati alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
- Per l'iscrizione e l'obbligo contributivo nella gestione commercianti è necessario l'effettivo svolgimento abituale e prevalente di un'attività lavorativa nell'impresa; la mera qualità di socio o amministratore, o gli atti societari e le dichiarazioni reddituali, non bastano da soli.
- In una controversia sulla debenza di contributi previdenziali ulteriori, l'onere di provare i presupposti fattuali della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale.
- Il consolidamento successivo della giurisprudenza può giustificare la compensazione delle spese di lite, pur in caso di rigetto del ricorso.
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