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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4780 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla STI S.p.A. la mancata fatturazione e autofatturazione di costi e ricavi che, secondo l'Ufficio, il Consorzio avrebbe dovuto ribaltare integralmente e per trasparenza su tutte le consorziate, in proporzione alla quota di partecipazione al fondo consortile, anche se la società non aveva partecipato all'esecuzione di commesse nel periodo d'imposta. L'Amministrazione riteneva che il ribaltamento fosse avvenuto occultamente mediante compensazione e chiedeva il recupero della maggiore IVA. La società sosteneva invece che il Consorzio agisse come mandatario senza rappresentanza, che i ricavi fossero imputabili alle sole consorziate esecutrici dei lavori e che alla STI spettasse soltanto il riparto dei costi fissi consortili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo. Ha ritenuto errata e non pertinente la premessa dell'Ufficio secondo cui la natura mutualistica del Consorzio imponesse sempre il ribaltamento di tutti i costi e ricavi su tutte le consorziate. Richiamando le Sezioni Unite, la Corte ha affermato che un consorzio può svolgere anche un'autonoma attività commerciale lucrativa e che occorre distinguere, in concreto, tra operazioni eseguite nell'ambito del patto mutualistico e attività commerciali proprie del Consorzio. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che il Consorzio svolgeva anche attività autonoma e che non vi erano elementi sufficienti per individuare un ribaltamento occulto o una compensazione riferibile alla STI, che non aveva eseguito commesse. È rimasto quindi fermo l'annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 2602 e seguenti del codice civile

    Il Consorzio persegue uno scopo mutualistico, ma tale causa non è incompatibile con lo svolgimento di un'autonoma attività commerciale con scopo di lucro.

    La causa consortile non impone necessariamente che tutti i ricavi e i costi del Consorzio siano imputati per trasparenza a tutte le consorziate. Occorre verificare concretamente la natura delle attività svolte e i rapporti tra Consorzio e consorziate.

  • Articolo 2615-ter del codice civile

    Rilevanza delle operazioni compiute in esecuzione del patto consortile rispetto a quelle costituenti esercizio di un'autonoma attività commerciale.

    Le operazioni consortili devono essere distinte dalle attività commerciali autonome della società consortile, perché solo le prime possono comportare il ribaltamento di costi e ricavi secondo i rapporti mutualistici.

  • Articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina gli obblighi di fatturazione IVA. Nel caso concreto non è stato dimostrato che la STI avesse ricevuto prestazioni o ricavi da fatturare in relazione a commesse non eseguite.

  • Articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento parziale non può fondarsi esclusivamente su una presunzione generica di ribaltamento occulto, priva di collegamento con operazioni concretamente riferibili alla consorziata.

  • Articoli 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Le modalità di accertamento induttivo IVA devono poggiare su elementi idonei e concretamente riferibili alle operazioni contestate; la questione è stata dichiarata assorbita per effetto dell'inammissibilità del primo motivo.

  • Legge n. 240 del 1981, articolo 4

    Il riferimento al divieto statutario di distribuzione degli utili alle consorziate conferma indirettamente che consorzi e società consortili possono conseguire utili, pur perseguendo anche finalità mutualistiche.

  • Legge n. 317 del 1991, articolo 18

    Il divieto di distribuzione degli utili presuppone la possibilità che l'organismo consortile produca utili; pertanto, la finalità mutualistica non esclude automaticamente una dimensione commerciale.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 12190, n. 12191 e n. 12192 del 14 giugno 2016

    La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

    Il ribaltamento integrale o parziale di costi e ricavi dipende dalla concreta configurazione dei rapporti e dall'attività svolta. Se il Consorzio esegue autonomamente una commessa, senza partecipazione delle consorziate, non è legittimo presumere il ribaltamento dei relativi costi tra tutti i consorziati. Se invece l'attività è complementare al servizio mutualistico, il ribaltamento può essere dovuto e, in assenza di fatture, può essere provato anche per presunzioni.

Massime di principio

  • La sola partecipazione a un consorzio e la titolarità di una quota del fondo consortile non comportano automaticamente l'obbligo di fatturare o autofatturare una quota di tutti i ricavi e costi del Consorzio.
  • Per stabilire se vi sia un obbligo di ribaltamento occorre esaminare lo statuto, i contratti, l'effettiva assegnazione delle commesse, le prestazioni svolte e il ruolo concreto della singola consorziata.
  • È necessario distinguere le attività svolte dal Consorzio per conto o nell'interesse mutualistico delle consorziate dalle commesse eseguite autonomamente dal Consorzio come impresa commerciale.
  • Quando il Consorzio esegue direttamente una commessa estranea alla partecipazione della consorziata, l'Amministrazione non può presumere automaticamente un ricavo occulto della consorziata sulla base della sola differenza tra fatture emesse dal Consorzio e importi ribaltati.
  • Se invece l'attività del Consorzio è complementare al servizio mutualistico e il ribaltamento non è formalizzato, la differenza contabile può costituire una presunzione di ribaltamento occulto, con conseguente onere della prova a carico della consorziata.
  • L'Amministrazione deve individuare concretamente le operazioni, gli importi e il meccanismo di compensazione contestato; non è sufficiente una presunzione astratta fondata sulla natura consortile o sulla quota di partecipazione.

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