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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 44 - Corte Costituzionale

Politica sociale - Previdenza - Contribuzione volontaria - cumulo fra contribuzione volontaria e contribuzione nella gestione separata- Divieto - Descrizione generica della fattispecie - Inammissibilita'.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Corte d'appello di Trieste contestava l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui vietava di cumulare la contribuzione volontaria con quella versata alla gestione separata. Il caso riguardava S.O., già lavoratrice subordinata dal 1° settembre 1967 all'11 agosto 2000, che aveva maturato 1.699 settimane contributive e versato 24.355,80 euro di contributi volontari fino al marzo 2004. Tra il 2003 e il marzo 2005 aveva svolto attività saltuaria di promotrice commerciale nei fine settimana, con redditi annui indicati in 2.527 euro nel 2003, 2.909 euro nel 2004 e 1.211 euro nel 2005, versando contributi alla gestione separata. Dopo aver ottenuto la pensione nell'aprile 2005, le era stata revocata per l'annullamento della contribuzione volontaria; l'INPS aveva inoltre contestato come indebitamente percepiti i ratei pensionistici dall'aprile 2005 all'ottobre 2008. Il Tribunale di Udine aveva accolto soltanto la domanda subordinata di restituzione dei contributi volontari, respingendo la domanda principale di riconoscimento del diritto a proseguirne il versamento e di annullamento della revoca. La rimettente denunciava una disparità rispetto ad altre attività lavorative di impegno orario e compensi analogamente ridotti, invocando gli artt. 3, 35 e 38 Cost. La questione era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 114 del 2015 per difetto di motivazione sulla rilevanza; la nuova ordinanza non aveva chiarito adeguatamente la natura e il regime dell'attività svolta né definito con precisione le categorie di lavoro da sottrarre al divieto.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, senza decidere nel merito se il divieto di cumulo fosse conforme alla Costituzione. Ha rilevato, da un lato, che la descrizione dei fatti era ancora insufficiente: mancavano documenti e motivazioni idonei a qualificare l'attività come collaborazione coordinata e continuativa e a spiegare perché fosse soggetta all'art. 6, comma 2. Dall'altro, il petitum era generico e indeterminato, perché faceva riferimento a un impegno orario limitato e a compensi inferiori a 3.000 euro annui senza criteri tipici e chiari. La richiesta avrebbe inoltre richiesto un intervento manipolativo non costituzionalmente obbligato, la cui definizione spetta alla discrezionalità del legislatore. La precedente decisione del Tribunale di Udine e la controversia pensionistica non sono state riformate o definite nel merito dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184

    Tale petitum si presenta generico e indeterminato, giacché si risolve nella richiesta di introdurre una esclusione del divieto di cumulo fra diversi tipi di contribuzione in relazione a casi genericamente descritti (attività lavorativa "per un limitato quantitativo di ore a settimana"), quindi privi dei necessari requisiti di tipicità e chiarezza, tali da rendere la richiesta stessa inammissibile.

    La Corte non ha stabilito nel merito l'estensione del divieto di cumulo. Ha ritenuto inammissibile chiedere di escluderne genericamente alcune attività senza definirle con criteri tipici e chiari; l'individuazione delle prestazioni da esentare, anche in ragione della saltuarietà, dell'impegno orario o dei compensi, richiede un intervento legislativo.

  • Art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione

    Permangono, pertanto, i motivi che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 114 del 2015, a pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.

    La censura di disparità di trattamento non è stata esaminata nel merito: per valutarla il giudice rimettente deve descrivere sufficientemente il caso concreto e spiegare la rilevanza della norma impugnata, oltre a individuare comparatori effettivamente pertinenti.

  • Art. 35, primo comma, della Costituzione

    La dedotta violazione della tutela del lavoro in ogni sua forma non è stata decisa nel merito, perché la questione è risultata inammissibile per insufficiente descrizione del rapporto di lavoro e indeterminatezza della richiesta.

  • Art. 38, secondo comma, della Costituzione

    La censura relativa alla tutela previdenziale e al riconoscimento degli accantonamenti per la vecchiaia non è stata esaminata nel merito, essendo inammissibile la questione per carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella formulazione del petitum.

  • Art. 409, n. 3, del codice di procedura civile

    Non è svolta una adeguata motivazione per giustificare la configurazione dell'attività prestata come attività di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., e non sono enucleate le ragioni per cui tale attività è sottoposta al regime di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 184 del 1997.

    La qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa non può essere affermata sulla base di allegazioni generiche: il giudice rimettente deve motivare la qualificazione e il conseguente regime giuridico applicabile.

Massime di principio

  • Una questione di legittimità costituzionale deve essere accompagnata da una ricostruzione concreta e documentata dei fatti rilevanti. Non basta descrivere il lavoro come saltuario, svolto poche ore o remunerato poco: occorre chiarirne natura, caratteristiche e regime contributivo.
  • La rilevanza della questione va motivata spiegando perché la norma censurata si applichi proprio al rapporto controverso e come la decisione del giudizio principale dipenda dalla sua validità.
  • Per denunciare una disparità di trattamento occorre individuare situazioni comparabili in modo preciso e spiegare perché la differenza di disciplina sia ingiustificata; similitudini generiche di orario o reddito non sono sufficienti.
  • Una richiesta di eccezione a un divieto legislativo deve indicare criteri determinati e applicabili. Se la scelta delle categorie da esentare implica una disciplina nuova e discrezionale, spetta al legislatore e non può essere ottenuta tramite un intervento giudiziario indeterminato.
  • La pronuncia è processuale: l'inammissibilità non equivale a una decisione secondo cui il divieto di cumulo è costituzionalmente legittimo, né decide il merito delle pretese pensionistiche di S.O.

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