Sentenza del 24/02/2017 n. 4785 - Corte di Cassazione
Accertamento - Dichiarazione fuori termine ed omessa dichiarazione - Elementi probatori - Presunzioni semplici - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2000 con oltre novanta giorni di ritardo. L’Ufficio aveva quindi accertato maggiori imponibili applicando un ricarico del 15%. La CTP aveva ritenuto l’accertamento insufficientemente motivato e rideterminato la redditività media al 9%; la CTR aveva poi accolto l’appello dei contribuenti e annullato l’accertamento, reputando la ricostruzione dell’Ufficio priva di elementi probatori certi e di dati oggettivi. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sull’equiparazione della dichiarazione tardiva oltre novanta giorni a quella omessa e sui poteri di accertamento induttivo; con il secondo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi. I liquidatori hanno contestato la genericità del ricorso e sostenuto l’incompletezza della motivazione dell’avviso.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’Agenzia: la censura era generica e non si confrontava con la motivazione della CTR, che aveva respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello sulla base della documentazione e della certificazione in atti. Ha invece accolto il primo motivo: una dichiarazione presentata oltre novanta giorni è considerata omessa e, in tale situazione, l’Ufficio può accertare il reddito anche induttivamente, basandosi su qualsiasi elemento probatorio e su presunzioni semplici non dotate dei requisiti ordinari dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. A fronte di una legittima prova presuntiva dell’Ufficio, spetta al contribuente dedurre e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Regionale Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese; non è stato deciso in via definitiva il merito dell’accertamento né confermato il ricarico del 15%.
Norme richiamate
Art. 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni, come quella di cui si discute, si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta
La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza è equiparata a una dichiarazione omessa ai fini dell’accertamento, pur potendo conservare efficacia quale titolo per riscuotere imposte e ritenute risultanti dagli imponibili dichiarati.
Art. 41, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è richiamata nel motivo accolto in relazione ai poteri dell’Ufficio in caso di dichiarazione omessa; la decisione riconosce che, in tale ipotesi, l’accertamento può essere effettuato anche con metodo induttivo sulla base degli elementi probatori disponibili.
Art. 38, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
In caso di dichiarazione omessa, anche per effetto della tardività superiore a novanta giorni, l’Ufficio può ricostruire induttivamente il reddito usando presunzioni semplici anche prive dei requisiti ordinariamente previsti dall’art. 38, comma 3. Se l’Ufficio offre una prova presuntiva legittima, il contribuente deve provare i fatti che impediscono, modificano o estinguono la pretesa.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
È indicato quale parametro processuale della denuncia di violazione di legge proposta dall’Agenzia e accolta dalla Cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
È indicato quale parametro processuale del secondo motivo, relativo alla dedotta omissione di pronuncia; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione della CTR.
Massime di principio
- Una dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza è considerata omessa ai fini dell’accertamento, anche se può restare titolo per la riscossione delle imposte risultanti dagli imponibili dichiarati.
- In caso di dichiarazione omessa, l’Amministrazione può procedere con accertamento induttivo e utilizzare presunzioni semplici prive dei requisiti ordinariamente richiesti dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973.
- Quando l’Ufficio abbia fornito una prova presuntiva legittima, il contribuente deve contrastarla allegando e provando fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa; non è sufficiente contestare in astratto l’assenza di prova diretta o di dati oggettivi.
- Un motivo di ricorso per cassazione che richiami genericamente le precedenti difese o gli atti di appello, senza confrontarsi con la motivazione specifica della decisione impugnata, può essere dichiarato inammissibile.
- La cassazione con rinvio per errore di diritto non determina automaticamente la conferma dell’importo accertato: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto, e in questo caso anche le spese restano rimesse alla sua decisione.
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