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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4788 - Corte di Cassazione

Imposta di successione - Richiesta di rimborso - Accettazione con beneficio di inventario - Responsabilità dell'erede - Limitazione della responsabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso dell’imposta di successione pagata da R. B. in base all’avviso di liquidazione notificato il 26 novembre 2002. La contribuente sosteneva che, avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario, non fosse tenuta a pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti e che l’imposta non potesse essere definitivamente esatta prima della conclusione della liquidazione dell’asse ereditario. L’inventario si era concluso il 29 luglio 2000; dopo la dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori, trascritta il 26 gennaio 2001, era stato nominato un curatore, ma la liquidazione dei beni siti in Romania risultava ancora pendente. L’Agenzia sosteneva invece che l’imposta fosse dovuta secondo la dichiarazione di successione e che, una volta pagata, fosse definitiva, salvo rimborso ai sensi del d.lgs. n. 346/1990 dopo la prova di passività deducibili o di un attivo ereditario netto inferiore. In Cassazione ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 27, 31, 33, 36 e 42 del d.lgs. n. 346/1990 e dell’art. 490 c.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso della contribuente, compensando le spese; la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato sia l’appello dell’Ufficio sia l’appello incidentale della contribuente sulle spese, compensando anche quelle del grado. La Cassazione, con sentenza del 24 novembre 2016, depositata il 24 febbraio 2017, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia: ha confermato che il beneficio d’inventario è opponibile anche all’Erario e può essere fatto valere nell’istanza di rimborso, benché l’avviso di liquidazione non sia stato impugnato. L’imposta non può essere esatta dall’erede prima della chiusura della liquidazione dei debiti ereditari e può gravare su di lei solo se risulti un residuo attivo. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva in quel giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 46 del d.lgs. n. 346/1990

    Il Collegio ritiene che va data continuità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato e che, in particolare, l'accettazione con beneficio di inventario è opponibile anche in sede di istanza di rimborso dell'imposta di successione versata, a prescindere dalla mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione di detta imposta, e tanto alla luce di quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 346 del 1990, concernente specificamente l'imposta sulle successioni e donazioni, e dall'art. 490 c.c., in tema di effetti del beneficio d'inventario in generale.

    La Corte richiama l’art. 46 quale fondamento, per l’imposta di successione, della possibilità di opporre il beneficio d’inventario anche nell’ambito della richiesta di rimborso, senza che sia decisiva la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione.

  • Art. 490 del codice civile

    Questa Corte con sentenza n. 4419 del 21/02/2008 ha affermato che la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario. Quest'ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede (anche nel caso in cui questi abbia rilasciato i beni ereditari in favore dei creditori), non può liquidare od esigere nei confronti dell'erede l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (v. anche Cass. 28/05/2008, n. 13906).

    Il beneficio d’inventario limita la responsabilità dell’erede verso tutti i creditori, compreso il Fisco. L’Amministrazione può notificare l’avviso, ma non può esigere l’imposta dall’erede prima che si concluda la liquidazione dei debiti ereditari; l’obbligo nei suoi confronti presuppone inoltre un residuo attivo.

Massime di principio

  • L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario limita la responsabilità per i debiti ereditari ed è opponibile anche all’Amministrazione finanziaria, non soltanto ai creditori privati.
  • La notifica dell’avviso di liquidazione può essere effettuata anche prima della chiusura della procedura; la notifica, tuttavia, non equivale alla possibilità di esigere il pagamento dall’erede beneficiato.
  • Per l’imposta di successione, la pretesa verso l’erede beneficiato non può essere concretamente esatta prima della conclusione della liquidazione dei debiti ereditari e può operare nei suoi confronti solo nei limiti dell’eventuale residuo attivo.
  • Il beneficio d’inventario può essere opposto anche chiedendo il rimborso di un’imposta già versata; la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione non preclude, di per sé, tale difesa.

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