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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12611/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva accertato induttivamente nei confronti di una società in liquidazione, per l'anno d'imposta 2007, un reddito imponibile sulla base di fatture attive risultanti da banca dati e di una percentuale di redditività del 30%, emettendo poi nei confronti del socio al 50% un ulteriore avviso di accertamento per Irpef e addizionali, assumendo la percezione di utili extracontabili. Il socio impugnava l'atto, deducendo in sintesi che la definitività dell'accertamento societario per omessa impugnazione non gli impediva di contestare, nel proprio giudizio, l'entità del reddito di partecipazione attribuitogli e di chiedere la rideterminazione del reddito societario; in subordine lamentava omessa pronuncia; con il terzo motivo denunciava l'omesso esame di documenti che, a suo dire, dimostravano un contesto gestionale anomalo e la restituzione di somme rilevanti. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nei casi in cui l'accertamento societario sia divenuto definitivo non per accertamento nel merito ma per omissione o vizio procedurale dell'impugnazione, il socio conserva il diritto di contestare il reddito di partecipazione e anche la stessa esistenza di utili distribuibili, sicché il giudice di merito non può fondare il rigetto sulla sola definitività formale dell'accertamento societario. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR aveva comunque deciso implicitamente la questione; il terzo è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha respinto il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la percentuale di redditività applicata nell'accertamento societario, ai soli fini dell'eventuale rideterminazione del reddito imputato per trasparenza al socio, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    Richiamato quale base normativa dell'imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci.

  • art. 45 TUIR

    Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme del TUIR nella censura sull'imputazione del reddito di partecipazione.

  • art. 47 TUIR

    Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme del TUIR nella censura sull'imputazione del reddito di partecipazione.

  • art. 39, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato come fondamento dell'accertamento induttivo del reddito societario.

  • art. 40 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato come norma richiamata nell'avviso di accertamento societario.

  • art. 41 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Indicato come norma richiamata nell'avviso di accertamento societario.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova per presunzioni e alla dedotta erronea valutazione dell'entità del reddito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova per presunzioni e alla dedotta erronea valutazione dell'entità del reddito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in subordine per denunciare un'asserita omessa pronuncia della CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di consentire la contestazione dell'entità del reddito ai fini della capacità contributiva.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento nei confronti della società diventa definitivo non per una decisione di merito, ma per mancata impugnazione o per vizi procedurali dell'impugnazione, il socio può comunque contestare nel proprio giudizio l'attribuzione del reddito di partecipazione e anche la sussistenza stessa di utili distribuibili.
  • La definitività formale dell'accertamento societario non preclude al giudice tributario di riesaminare, ai fini della pretesa verso il socio, la quantificazione del reddito imputato per trasparenza.
  • Se il giudice di merito rigetta una domanda o un motivo assumendo la definitività dell'atto presupposto, si tratta di rigetto implicito e non di omessa pronuncia, purché la questione risulti comunque decisa nella motivazione.
  • Nel giudizio sul reddito di partecipazione il socio resta gravato dall'onere di contestare la pretesa nei limiti compatibili con la propria posizione, ma non può essergli opposta in modo automatico e decisivo la sola mancata impugnazione dell'avviso societario.
  • L'eventuale esame di documenti diretti a dimostrare l'assenza o la diversa consistenza di utili distribuibili diviene irrilevante solo dopo una corretta applicazione del principio che consente al socio di rimettere in discussione il presupposto economico dell'imputazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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