Cassazione Civile, Ordinanza n. 30828/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un complesso immobiliare in Tivoli, composto da un edificio commerciale con corti pertinenziali. La società ricorrente aveva chiesto in primo grado di accertare l’usucapione del bene, deducendo un possesso dal 1988: uso delle aree scoperte come parcheggio degli automezzi e del capannone come deposito merci, in situazione di tollerata inerzia delle proprietarie succedutesi nel tempo. La controparte, costituitasi, aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di rilascio e risarcimento danni. In appello, la corte territoriale ha respinto l’appello incidentale della società ricorrente sulla usucapione per insufficienza della prova del possesso utile, ma ha accolto l’appello principale della società proprietaria, ritenendo provata la rivendica in base alla catena degli acquisti e valorizzando anche il riconoscimento, nelle originarie allegazioni dell’attrice, della titolarità del bene in capo alle danti causa della rivendicante. In Cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) errata applicazione dell’art. 232 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte attribuito valore alla mancata risposta all’interrogatorio formale del rappresentante della controparte; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la corte valorizzato documenti che assumeva già espunti/inutilizzabili in primo grado perché presenti solo in una copia della CTU; 3) violazione dell’art. 1158 c.c. per avere escluso l’usucapione sulla base della sola mancanza di prova di lavori sull’immobile, senza considerare la concreta situazione possessoria; 4) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. per avere accolto la rivendicazione senza rigorosa prova della proprietà ventennale e basandosi su documenti ritenuti inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata risposta all’interrogatorio formale non produce automaticamente confessione e il giudice può attribuirle o meno rilievo, purché valuti complessivamente il materiale probatorio; nel caso concreto, la motivazione d’appello non presentava alcuna anomalia censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ha dichiarato infondato il secondo motivo perché la corte territoriale non aveva davvero valorizzato i documenti contestati per negare l’usucapione, ma aveva basato il proprio ragionamento sulla mancanza di prova del possesso utile; quanto alla rivendica, aveva fondato la decisione soprattutto sulla sequenza dei passaggi di proprietà e sul riconoscimento iniziale della titolarità in capo alla dante causa della rivendicante. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, si risolveva in una critica alla valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che, in caso di rivendicazione, l’onere probatorio del rivendicante può risultare attenuato se il convenuto, nel dedurre l’usucapione, abbia riconosciuto o non contestato l’appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa all’epoca dell’inizio del possesso; nel caso concreto, tale riconoscimento derivava dalle originarie allegazioni della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta automaticamente confessione, ma consente al giudice di ritenerne ammessi i fatti; resta necessaria la valutazione di ogni altro elemento probatorio.
richiamato per contestare la deduzione di documenti in appello; nel caso concreto la corte ha escluso che la decisione si fosse realmente fondata sui documenti asseritamente inutilizzabili.
è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
norma posta a base della domanda di usucapione; la Corte ribadisce che la relativa prova dei presupposti del possesso utile è riservata al giudice di merito.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella rivendicazione; l'onere del rivendicante può essere attenuato in presenza di riconoscimento o non contestazione dell'appartenenza del bene.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per la trattazione camerale con memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
impone di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
richiamato per interpretare l'art. 360 n. 5 c.p.c. come ridotto al minimo costituzionale.
il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate e il contrasto con la sentenza impugnata.
richiamato nel quarto motivo in combinato con l'art. 2697 c.c. sul tema della prova.
Massime di principio
- La mancata risposta all’interrogatorio formale non produce confessione automatica: il giudice può attribuirle rilievo solo come elemento valutabile insieme agli altri mezzi di prova e può anche escluderne ogni efficacia se il quadro probatorio complessivo non supporta i fatti dedotti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo per omissioni motivazionali estreme e costituzionalmente rilevanti; non consente di sindacare la sufficienza della motivazione né di ottenere una nuova valutazione del merito.
- Il motivo per violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l’apparenza della violazione normativa, si contesti in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- In tema di usucapione, il possesso utile deve risultare provato nei suoi elementi essenziali; la semplice allegazione di attività materiali sporadiche o di uso del bene non basta se non dimostra un possesso continuato, esclusivo e con animus domini.
- Nell’azione di rivendicazione, il rigore dell’onere probatorio a carico dell’attore può essere attenuato quando il convenuto, nel prospettare l’usucapione, riconosca o non contesti l’appartenenza del bene all’attore o ai suoi danti causa al momento in cui assume di avere iniziato il possesso.
- In presenza di una catena di trasferimenti coerente e di un riconoscimento, espresso o implicito, della titolarità in capo al dante causa, la rivendicazione può essere accolta senza che sia necessario pretendere una prova impossibile o eccessivamente aggravata del titolo originario remoto.
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