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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27278/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda tre imputati condannati in primo grado e poi integralmente confermati in appello per una spedizione intimidatoria compiuta nel giugno 2015 davanti all’abitazione dei genitori della persona offesa. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, uno degli imputati avrebbe puntato una pistola contro la vittima, mentre gli altri due, a bordo di un secondo scooter, avrebbero assunto una funzione di retroguardia e pattugliamento, contribuendo al rafforzamento dell’azione e alla riuscita dell’intimidazione. A uno dei tre era inoltre contestata la detenzione precedente della stessa arma. I reati contestati erano minaccia aggravata dal metodo mafioso, porto illegale di arma comune da sparo aggravato dal metodo mafioso, e per uno solo anche detenzione illegale dell’arma. I ricorsi hanno censurato: per un imputato, il concorso nel reato di minaccia, il porto dell’arma, l’aggravante mafiosa, la motivazione e il diniego delle attenuanti generiche; per due imputati, la ritenuta cooperazione tra i gruppi criminali, il concorso nel porto illegale dell’arma e l’aggravante mafiosa; per l’imputato che avrebbe materialmente impugnato l’arma, la credibilità della persona offesa, la sussistenza dell’aggravante mafiosa, la recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la motivazione di merito era coerente, non travisava le prove e correttamente valorizzava attendibilità della persona offesa, concorso di persone, porto dell’arma in un’impresa criminosa comune, aggravante mafiosa, recidiva e dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i ricorsi, confermando integralmente le condanne pronunciate nei gradi di merito e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove; ha escluso travisamenti probatori e ha giudicato congrua e logicamente coerente la motivazione della Corte di appello su responsabilità, aggravante mafiosa, recidiva, attenuanti generiche e pena.

Norme richiamate

  • art. 612, secondo comma, c.p.

    Il fatto è stato qualificato come minaccia aggravata, integrata dalla condotta intimidatoria armata compiuta da più persone in concorso.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L’aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta sussistente quando le modalità dell’azione evocano in concreto la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e risultano funzionali alla commissione del reato; ha natura oggettiva e si comunica ai concorrenti.

  • artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895

    È stato confermato il porto illegale di arma comune da sparo in luogo pubblico nell’ambito dell’azione intimidatoria; la responsabilità concorsuale sussiste anche per chi aderisce all’impresa criminosa, pur non avendo la materiale disponibilità esclusiva dell’arma.

  • artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Per uno degli imputati è stata confermata anche la detenzione illegale dell’arma anteriormente impiegata nella spedizione intimidatoria.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo alla luce della gravità del fatto, dei profili criminali degli imputati, del danno arrecato e dell’assenza di ravvedimento.

  • art. 133 c.p.

    È stato richiamato come parametro per la valutazione della gravità del fatto, della personalità dell’imputato e della commisurazione della pena, nonché per il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione non consente la rivalutazione del fatto, ma solo la verifica di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito del rigetto dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha ricordato che alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole dettate per la chiamata di correità, restando la loro attendibilità questione di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sul fatto e sulle prove, potendo solo verificare la coerenza logica e la completezza della motivazione, salvo il caso di travisamento probatorio decisivo.
  • Si configura concorso pieno nel reato quando il soggetto fornisce un contributo consapevole, anche solo agevolatore o di rafforzamento dell’altrui azione criminosa; non è necessaria una partecipazione materiale all’atto tipico, essendo sufficiente un apporto che incrementi ex ante le probabilità di successo dell’impresa delittuosa.
  • Nel porto illegale di arma in un’impresa criminosa comune risponde anche chi aderisce consapevolmente all’azione, pur non avendo la materiale disponibilità esclusiva dell’arma, se il porto costituisce mezzo esecutivo dell’intimidazione concertata.
  • L’aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso sussiste quando le modalità concrete dell’azione evocano la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e risultano funzionali alla realizzazione del reato; non è necessario dimostrare l’esistenza di una specifica associazione mafiosa né l’affiliazione dell’agente.
  • L’effettivo conseguimento dell’assoggettamento della vittima non è requisito della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., essendo sufficiente la concreta idoneità intimidatoria delle modalità esecutive.
  • L’aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e si comunica a tutti i concorrenti, anche se alcuni non abbiano materialmente posto in essere gli atti di maggiore carica intimidatoria, purché vi sia consapevole partecipazione al fatto.
  • Il giudizio sulle dichiarazioni della persona offesa è rimesso al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per manifeste lacune, aporie o contraddizioni della motivazione; la presenza di ulteriori riscontri rafforza la tenuta del compendio probatorio.
  • Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate in presenza di gravità del fatto, rilevante capacità criminale, inserimento dell’imputato in contesti delinquenziali e assenza di segni di resipiscenza.
  • La recidiva richiede una valutazione in concreto della reiterazione dell’illecito come indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, da desumere dai precedenti e dalla loro relazione con la personalità del reo.
  • La dosimetria della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto in modo non illogico degli elementi valorizzati per il discostamento dal minimo edittale e per gli aumenti dovuti alle aggravanti e alla continuazione.

Come è indicizzato

MaterieMinacceArmiImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeRecidivaContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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