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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03116/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società due avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, recuperando maggiore IVA e sanzioni sul presupposto che gli acquisti intracomunitari fatturati da un fornitore irlandese fossero soggettivamente inesistenti. In primo grado i ricorsi della società erano stati accolti, con valorizzazione della prova del trasporto della merce, dei pagamenti e dell'effettiva presenza della merce nei magazzini della contribuente. In appello la CTR Lombardia ha invece accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo, sulla base di una nota delle autorità irlandesi, di incongruenze sul trasporto e di legami personali tra esponenti delle società coinvolte, che le operazioni fossero inesistenti; ha inoltre applicato la disciplina ordinaria dell'IVA e ridotto le sanzioni per continuazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente/illogica, sostenendo che la CTR aveva ignorato documenti e prove della reale consegna della merce, della corrispondenza dei pagamenti e dell'irrilevanza dei rilievi sul percorso della merce; 2) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, assumendo che la norma fosse stata erroneamente applicata a operazioni in reverse charge e che, comunque, l'eventuale imposta sarebbe stata riferibile al cedente estero, non alla cessionaria italiana.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente non improcedibile il ricorso nonostante la copia incompleta della sentenza impugnata, perché dall'atto introduttivo e dagli elementi disponibili era comunque ricostruibile l'oggetto della controversia e la ratio della decisione. Nel merito ha considerato infondata la censura motivazionale, osservando che la CTR aveva esposto, sia pure sinteticamente, l'iter logico seguito per ritenere inesistenti le operazioni sulla base di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti; ha poi dichiarato inammissibile la parte del motivo che mirava a una rivalutazione delle prove. Quanto alla doglianza sul reverse charge e sull'art. 21 d.P.R. 633/1972, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e quella della CGUE, affermando che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione non spetta quando il cessionario abbia indicato in fattura un fornitore fittizio e non abbia provato che il vero fornitore fosse un soggetto passivo IVA; nel caso concreto la società aveva consapevolmente indicato un soggetto fittizio e non aveva fornito prova dell'effettivo fornitore. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancanza di completezza della sentenza impugnata non determina improcedibilità se, dal ricorso e dagli atti disponibili, l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione risultano comunque determinabili con certezza.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo nei limiti dell'attuale formulazione della norma ed entro i confini dell'effettivo omesso esame di un fatto decisivo, non della mera diversa lettura delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata esaminata con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 nel contesto del reverse charge.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Nel reverse charge la fattura è emessa senza addebito d'imposta dal cedente e integrata dal cessionario; la norma non consente la detrazione quando il cessionario indichi consapevolmente un fornitore fittizio e manchi la prova del vero fornitore soggetto passivo IVA.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

    La CTR ha limitato le sanzioni applicando il cumulo giuridico per continuazione, aumentando la sanzione base della metà.

  • art. 74, ottavo comma, d.P.R. 633/1972

    Nel reverse charge la fattura deve indicare che l'IVA non è addebitata in via di rivalsa.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova della pretesa fiscale, se gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'amministrazione abbia fornito indizi sufficienti a fondare la presunzione di inesistenza soggettiva dell'operazione e di consapevolezza del cessionario, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'amministrazione contesti operazioni soggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi specifici e valutati nel loro complesso.
  • Per negare la detrazione IVA non è necessario provare la partecipazione del cessionario alla frode: è sufficiente dimostrare che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione, oppure, nel reverse charge, che abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio senza provare l'esistenza di un vero fornitore soggetto passivo.
  • Nel giudizio tributario il merito non può essere rivalutato in cassazione: è inammissibile la doglianza che si risolva nella richiesta di una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La regolarità formale delle scritture, dei pagamenti o della fatturazione non è di per sé sufficiente a dimostrare la reale esistenza soggettiva dell'operazione, se gli elementi sostanziali raccolti dal Fisco convergono nel senso opposto.
  • Nel reverse charge il diritto alla detrazione richiede non solo l'apparente correttezza formale della fattura, ma anche la corrispondenza sostanziale tra il fornitore indicato e il reale soggetto passivo coinvolto nell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiBancario e finanziarioTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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