Cassazione Penale, Ordinanza n. 05552/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per falsa attestazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In fatto, l'imputato aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione per ottenere il beneficio, omettendo di indicare i redditi di familiari conviventi; secondo la sentenza di merito, il reddito complessivamente valutabile del nucleo familiare superava la soglia prevista e risultava sensibilmente superiore a quello dichiarato. Il ricorso deduceva: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 95 e 79 lett. b) d.P.R. 115/2002, sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la non convivenza di alcuni familiari, l'errore scusabile e il carattere di falso innocuo della dichiarazione; 2) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si limitasse a riproporre censure già disattese in modo congruo dai giudici di merito, chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d'appello era logica e completa nel desumere la falsità della dichiarazione e la volontà di ottenere un beneficio non spettante. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. era stata sorretta da una valutazione non illogica del disvalore oggettivo della condotta, tenuto conto della rilevante sproporzione tra reddito indicato e reddito reale e dell'incompatibilità di quest'ultimo con l'accesso al beneficio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la falsa dichiarazione sostitutiva resa per ottenere il patrocinio a spese dello Stato integra il reato quando sia finalizzata a conseguire un beneficio non spettante.
art. 79 lett. b) d.P.R. 115/2002
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sull'erronea applicazione della legge penale; nel testo non emerge un'autonoma interpretazione della Corte oltre al rigetto implicito della doglianza.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre indicare i redditi di tutti i familiari conviventi.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta, valutato complessivamente e in relazione alle modalità del fatto, al grado di colpevolezza e all'entità del pericolo/danno.
È il parametro cui deve ancorarsi il giudizio di particolare tenuità, richiedendo una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la falsa o incompleta indicazione dei redditi del nucleo familiare convivente può integrare il reato quando la dichiarazione sia finalizzata a conseguire l'ammissione a un beneficio non spettante.
- Ai fini del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, il dichiarante deve indicare i redditi dei familiari conviventi; l'omissione di tali dati non è scriminata dal semplice richiamo alla complessità della disciplina o alla natura di redditi esenti, se la motivazione di merito accerta consapevolezza e finalità decettiva.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una mera rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logica, completa e non manifestamente illogica.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria può essere disattesa dal giudice di merito quando il materiale probatorio già acquisito sia ritenuto sufficiente a decidere e tale valutazione sia sorretta da argomentazione non illogica.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, tenendo conto delle modalità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; può essere esclusa quando la condotta presenti un marcato disvalore oggettivo, come una sensibile sproporzione tra reddito dichiarato e reddito effettivo ai fini del conseguimento di un beneficio pubblico.
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