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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09494/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una gioielleria otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di dieci gioielli indicati in fattura. La destinataria del decreto proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2955 c.c., l’assenza di prova della consegna della merce, l’inammissibilità della prova testimoniale sulla consegna per superamento dei limiti di valore e l’incapacità a testimoniare di alcuni testi, asseritamente soci accomandatari della società creditrice. L’opposizione veniva respinta dal tribunale, che riteneva provata la consegna e non applicabile la prescrizione presuntiva alla vendita di gioielli, anche perché era stata convenuta una rateizzazione del pagamento. L’appello veniva dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. La ricorrente per cassazione lamentava, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione per non corretta lettura dell’atto di opposizione, per il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva e delle eccezioni sulle prove testimoniali ex artt. 2721 e 246 c.p.c., nonché per la nullità dell’ammissione e dell’espletamento della prova testimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere l’espressa indicazione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza di inammissibilità, requisito mancante nel caso concreto. Ha anche dichiarato tardivo il controricorso, depositato oltre il termine dalla notifica del ricorso, e per tale ragione non ha provveduto alla liquidazione delle spese in favore della resistente. Ha infine dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2955 c.c.

    La ricorrente lo invocava per la prescrizione presuntiva del credito da vendita; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché arresta il ricorso per inammissibilità.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la contestazione della consegna non era tardiva, ma la Corte non decide nel merito.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato per contestare l’ammissibilità della prova testimoniale oltre i limiti di valore, ma il motivo non è esaminato nel merito.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato per dedurre l’incapacità a testimoniare di soggetti asseritamente portatori di interesse nel giudizio; non esaminato nel merito.

  • art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indicato come parametro del secondo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L’ordinanza di appello dichiarata inammissibile ex art. 348-bis costituisce presupposto processuale rilevante per l’ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    Nel ricorso avverso la sentenza di primo grado successiva a declaratoria di inammissibilità dell’appello, occorre menzionare motivi di appello e ordinanza ex art. 348-bis.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi di appello e dell’ordinanza di inammissibilità, per evitare che si formi giudicato interno sulle questioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo della ricorrente soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, quando l’appello sia stato dichiarato inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorrente deve indicare espressamente i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza di inammissibilità, al fine di dimostrare che le questioni devolute non siano coperte da giudicato interno.
  • La mancata esposizione dei motivi di appello e della relativa ordinanza integra un difetto di contenuto necessario del ricorso per cassazione e determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c.
  • La tempestività del controricorso va valutata rispetto al termine decorrente dalla notifica del ricorso; se depositato oltre il termine, il controricorso è tardivo e non può essere considerato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte soccombente ha proposto il ricorso dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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