Cassazione Civile, Ordinanza n. 16765/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento con cui il gestore dei servizi energetici aveva dichiarato la decadenza di una società dalle tariffe incentivanti previste per un impianto fotovoltaico, chiedendo anche la restituzione degli importi già erogati, sul presupposto che l’impianto non avesse raggiunto la configurazione definitiva entro il termine di legge del 31 dicembre 2010 e che alcune componenti fossero state spostate successivamente, con conseguente mancata corrispondenza rispetto alla documentazione prodotta. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società aveva proposto revocazione davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che il giudice amministrativo avesse travisato un fatto decisivo: lo spostamento di alcuni elementi dell’impianto sarebbe dipeso da ordinarie operazioni di manutenzione e non avrebbe inciso sul completamento dell’impianto ai fini normativi. La revocazione era stata dichiarata inammissibile perché la questione era stata già oggetto di contraddittorio e di valutazione nella sentenza revocanda. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., deducendo due motivi: primo, eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di merito riservata alla pubblica amministrazione; secondo, eccesso di potere giurisdizionale per mancato rilievo di un palese errore di fatto e per non avere il Consiglio di Stato revocato la precedente sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse scrutinabile perché la dedotta violazione dei limiti esterni della giurisdizione riguardava in realtà profili inerenti alla sentenza di merito oggetto di revocazione, e non la statuizione sulla revocazione stessa. Ha inoltre affermato che, quando il Consiglio di Stato decide sull’ammissibilità della revocazione, in cassazione non può essere contestata la valutazione della sussistenza dei presupposti dell’errore revocatorio se ciò non attiene ai limiti esterni della giurisdizione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che l’errore denunciato investiva un punto controverso già deciso nella sentenza revocanda. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
è richiamato come base del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
consente il ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato in coordinamento con l’art. 111 Cost. e l’art. 362 c.p.c. per il controllo di giurisdizione sulle decisioni del Consiglio di Stato
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sulla revocazione per errore di fatto, la cui applicabilità è stata esclusa perché l’errore denunciato riguardava un punto controverso già deciso
art. 2-sexies d.l. 25 gennaio 2010, n. 3
richiamato come disposizione che definiva il completamento dell’impianto ai fini dell’accesso agli incentivi
art. 1-septies, comma 1, d.l. 8 luglio 2010, n. 105, conv. in L. 129/2010
richiamato come disposizione modificativa della disciplina sul termine per il completamento dell’impianto
richiamata per il termine del 31 dicembre 2010 entro cui l’impianto doveva risultare configurato definitivamente
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una decisione del Consiglio di Stato è ammissibile per motivi inerenti alla giurisdizione solo se la censura investe i limiti esterni della giurisdizione, non la corretta valutazione del merito o delle prove compiuta dal giudice amministrativo.
- Non può essere denunciato come eccesso di potere giurisdizionale il modo in cui il giudice della revocazione ha valutato i presupposti dell’errore di fatto, quando la doglianza mira in realtà a rimettere in discussione la precedente decisione di merito.
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è configurabile quando il fatto asseritamente travisato sia stato un punto controverso del giudizio e sia stato oggetto di specifica pronuncia nella sentenza impugnata per revocazione.
- Il ricorso per cassazione deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata confutazione della ragione decisiva di inammissibilità comporta l’inammissibilità della censura.
- La contestazione della valutazione di ammissibilità della revocazione da parte del Consiglio di Stato non integra, di per sé, una questione di giurisdizione censurabile davanti alla Corte di cassazione.
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