Ordinanza n. 2547/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per “lavoro subordinato” (prot. n. -OMISSIS-) formulata dal ricorrente, adottato dal Consolato Generale d’Italia a -OMISSIS- in data 19 settembre 2025 e notificato al ricorrente stesso in data 26 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa l’asserita “archiviazione” del nulla osta prot. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto d’ingresso per lavoro subordinato, con contestata archiviazione informatica della richiesta di nulla osta al lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al TAR Lombardia dopo che il TAR Lazio aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia e, insieme, l’asserita archiviazione informatica del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il TAR ha rilevato che la vicenda presenta due atti potenzialmente lesivi: il rifiuto informatizzato della richiesta di nulla osta, conseguente alla mancata conferma entro quindici giorni da parte del datore di lavoro, e il successivo decreto consolare di diniego del visto. Il ricorrente aveva articolato le censure originarie soltanto contro il diniego del visto, contestando in sostanza l’illegittimità dell’esito finale del procedimento unitario e il difetto o l’insufficienza dell’istruttoria. È stata inoltre proposta domanda cautelare, senza specificazione dei presupposti del periculum in mora.
La decisione
Il TAR Lombardia ha ritenuto che non vi fosse stata una formale revoca del nulla osta, bensì un mero rifiuto informatizzato: il nulla osta, essendo subordinato alla conferma del datore di lavoro, doveva intendersi come mai effettivamente emesso. Ha tuttavia considerato il diniego consolare del visto l’unico provvedimento direttamente lesivo e autonomamente aggredibile, mentre il rifiuto del nulla osta costituisce atto presupposto inserito nel procedimento unitario che conduce al rilascio o al diniego del visto. Poiché la competenza territoriale a conoscere del diniego di visto spetta al TAR Lazio, il TAR Lombardia si è dichiarato a sua volta territorialmente incompetente e ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 15, comma 5, c.p.a., disponendo la trasmissione immediata dell’ordinanza. Nelle more, ha respinto la domanda cautelare per mancata allegazione e specificazione del periculum in mora. La causa non è stata definita nel merito.
Norme richiamate
In presenza di una questione di competenza territoriale, il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta può richiedere il regolamento di competenza al Consiglio di Stato e trasmettergli immediatamente gli atti.
Norma richiamata nel quadro processuale dell’ordinanza, senza un’interpretazione specifica ulteriore nel testo.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La documentazione relativa al procedimento per lavoro subordinato viene trasmessa direttamente agli uffici consolari, nell’ambito del procedimento che conduce al rilascio o al diniego del visto.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
La mancata conferma della richiesta entro quindici giorni da parte del datore di lavoro determina, secondo la procedura informatizzata considerata, il rifiuto della richiesta di nulla osta.
Disciplina la procedura di rilascio o diniego dei visti d’ingresso; il diniego consolare costituisce l’atto finale del procedimento rilevante ai fini della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando la procedura per il lavoro subordinato degli stranieri si articola in una fase relativa al nulla osta e in una fase consolare, tali segmenti possono costituire un procedimento unitario che si conclude con il rilascio o il diniego del visto d’ingresso.
- Il rifiuto informatizzato del nulla osta conseguente alla mancata conferma del datore di lavoro entro il termine previsto non integra necessariamente una revoca formale di un nulla osta già rilasciato: se il rilascio era subordinato alla conferma, il nulla osta può essere considerato come mai perfezionatosi o mai emesso.
- Ai fini della competenza territoriale, il diniego del visto adottato dall’autorità consolare costituisce l’atto direttamente lesivo e autonomamente impugnabile; il rifiuto o l’archiviazione del nulla osta opera quale atto presupposto del procedimento.
- Il principio di concentrazione e di effettività della tutela non consente di derogare alle regole inderogabili sulla competenza territoriale del giudice amministrativo; l’annullamento dell’atto finale può eventualmente travolgere gli effetti dell’atto presupposto senza che quest’ultimo debba essere necessariamente caducato dal medesimo giudice.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorrente non allega né specifica concretamente il periculum in mora.
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