Sentenza del 06/12/2016 n. 24893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 51/11/14 del 29 gennaio 2014, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento ICI 2007 e le relative sanzioni per l'immobile utilizzato nella lavorazione dei prodotti agricoli dei consorziati. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge: pur essendo l'immobile formalmente in categoria D/1 nel 2007, il Consorzio aveva presentato il 30 settembre 2011 la domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, che, in base alla normativa sopravvenuta, produceva effetti dal quinto anno precedente, quindi anche per il 2007. Ha inoltre sostenuto che l'immobile fosse già stato parificato alla categoria D/10. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di annullamento delle sanzioni, deducendo l'obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione ICI per un fabbricato rurale, è decisiva la classificazione catastale; tuttavia, la domanda di variazione presentata dal Consorzio il 30 settembre 2011 produceva effetto retroattivo dal quinto anno precedente e consentiva quindi di riconoscere la ruralità anche per il 2007. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del Consorzio contro l'avviso ICI 2007 e le relative sanzioni. Spese di tutti i gradi compensate per la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale. Escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, in particolare comma 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate: (...) 1) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi
La norma individua le costruzioni strumentali agricole cui può essere riconosciuta la ruralità. Per l'esenzione ICI, però, la ruralità deve risultare dalla classificazione catastale, secondo il principio applicato dalla Corte.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta
Il fabbricato accatastato come rurale in categoria A/6 o D/10 non è soggetto a ICI. Se risulta iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve contestare il classamento, salvo gli effetti retroattivi della procedura di variazione prevista dalla normativa successiva.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.
La disposizione interpretativa esclude dalla nozione di fabbricato imponibile le unità immobiliari rurali, ma la Corte chiarisce che la ruralità fiscalmente rilevante deve tradursi nel riconoscimento catastale della categoria pertinente.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (...) in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
La procedura consentiva di chiedere entro il 30 settembre 2011 il classamento rurale, attestando la sussistenza continuativa dei requisiti nel quinquennio precedente.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"
La disposizione riconosce effetti alle domande di variazione catastale presentate secondo la procedura del 2011, ferma la specifica salvaguardia del classamento originario per gli immobili a uso abitativo.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
La variazione catastale richiesta secondo la procedura prevista dalla legge produce effetti retroattivi dal quinto anno anteriore alla domanda. Nel caso deciso, la domanda del 30 settembre 2011 permetteva quindi di riconoscere la ruralità per l'anno d'imposta 2007.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo, senza rinviare la causa al giudice tributario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto che non sussistevano i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali strumentali, non basta dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per l'attività agricola: è determinante il riconoscimento catastale della ruralità, normalmente tramite categoria D/10.
- Se l'immobile è classificato in una categoria non rurale, il contribuente che invoca l'esenzione deve contestare il classamento o utilizzare le procedure legali di variazione catastale previste per il riconoscimento della ruralità.
- Quando una domanda di variazione catastale è presentata secondo la procedura del D.L. n. 70 del 2011, i suoi effetti sul requisito di ruralità possono retroagire al quinto anno precedente. Occorre quindi verificare la data della domanda e il periodo d'imposta controverso.
- La categoria D/10 attribuita in un momento successivo non esclude di per sé che il riconoscimento della ruralità possa produrre effetti anche per anni anteriori, se ricorrono i presupposti della procedura retroattiva.
- Il principio sulla necessità del classamento rurale riguarda gli immobili iscritti in catasto; per un fabbricato non censito, il giudice può accertare direttamente la ruralità, ma il contribuente deve provare i requisiti richiesti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 14945 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24869 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24872 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24873 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24875 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24878 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →