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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11093/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi erano avverso il decreto del 09/03/2022 della Corte d'appello di Palermo che aveva: revocato la sorveglianza speciale personale a Tommaso Catalano ma confermato la confisca di alcuni immobili a lui collegati e applicato la sorveglianza speciale a Pietro Catalano; aveva inoltre revocato la confisca di immobili intestati a Elena Zuppella, moglie di Pietro. Tommaso contestava la sussistenza della pericolosità sociale utilizzata per la confisca, l'errata collocazione temporale degli acquisti degli immobili (in particolare immobili di via dei Carrettieri e immobile di Trabia), la motivazione apparente e la perdita di efficacia della misura patrimoniale per decorrenza del termine di 18 mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Pietro deduceva motivazione apparente e violazione di legge in ordine al requisito dell'abitualità per la pericolosità generica, sostenendo che cinque episodi in nove mesi non fossero sufficienti a caratterizzare lo stile di vita.

La decisione

Per Tommaso Catalano la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla misura patrimoniale: il decreto impugnato è stato annullato solo nella parte in cui ha confermato la confisca nei suoi confronti, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo perché accerti se il termine di efficacia di 18 mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 fosse decorso e se sussistessero cause di sospensione ex art. 304 cod. proc. pen. (la Corte ha ritenuto che i rinvii disposti per acquisire la sentenza della Cassazione non determinano sospensione dei termini). Quanto a Pietro Catalano, il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa l'abitualità e la rilevanza reddituale dei proventi derivanti da ripetute cessioni di stupefacenti (cinque episodi in circa otto mesi) e lo ha condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 16, art. 24, art. 27)

    La disciplina delle misure di prevenzione e della confisca patrimoniale: art. 27 comma 6 fissa il termine di 18 mesi entro cui il giudice d'appello deve decidere a pena di inefficacia della confisca; art. 24 comma 2 consente proroghe in caso di indagini complesse e rinvia alle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p.; la Corte ha interpretato che i rinvii disposti per acquisire sentenze della Cassazione non rientrano tra le cause che sospendono il termine di efficacia

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Elenca le cause di sospensione dei termini della custodia cautelare; la giurisprudenza e la Corte hanno stabilito che i rinvii per esigenze probatorie (es. acquisizione di sentenze) non comportano sospensione dei termini ai fini di cui all'art. 24 d.lgs. 159/2011 e, quindi, non sospendono il termine di efficacia della confisca

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti: i precedenti per detenzione, trasporto e cessione di ingenti quantitativi sono stati utilizzati per valutare l'abitualità e la rilevanza reddituale dei proventi illeciti ai fini della pericolosità generica

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio generale sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari: invocato dalle difese per censurare apparente carenza motivazionale in ordine alla collocazione temporale degli acquisti e alla trasmissione dell'illecito da un bene all'altro; la Corte ha comunque ritenuto necessaria e adeguata la motivazione del giudice di merito nel caso di Pietro

Massime di principio

  • Il termine di efficacia delle misure patrimoniali previste dal d.lgs. 159/2011 è perentorio (18 mesi dall'appello) e la mancata decisione entro tale termine può determinare l'inefficacia della confisca, salvo che ricorrano cause di sospensione espressamente previste e comprovabili.
  • I rinvii del procedimento disposti per l'acquisizione di pronunce della Cassazione o per esigenze probatorie non sono, di regola, causa di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304 c.p.p. e quindi non sospendono automaticamente il termine di efficacia della confisca a mente del richiamo dell'art. 24 d.lgs. 159/2011.
  • Per ritenere la pericolosità sociale generica fondata sull'abitualità in reati della lett. b) (es. stupefacenti) è necessario che il giudice di merito documenti: pluralità di condotte ripetute in un arco temporale significativo, l'effettiva produzione di proventi illeciti e che tali proventi costituiscano l'unica o una rilevante fonte di reddito del soggetto.
  • Nel valutare la legittimità di confische patrimoniali relative a beni intestati a familiari, il giudice può guardare alla sostanza economica (es. data di pagamento effettivo, modalità di acquisizione, profili reddituali del nucleo) e non solo alla mera intestazione formale; tuttavia la collocazione temporale degli acquisti deve essere adeguatamente motivata.
  • Le censure sulla motivazione devono essere affrontate con riferimento concreto agli elementi di fatto; se il giudice di merito espone ragioni congrue sulla pluralità, entità e incidenza dei reati sul reddito del proposto, la valutazione di abitualità e pericolosità è difficilmente censurabile in Cassazione.

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