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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27252/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta da un soggetto che aveva acquistato, tramite una società intermediaria poi concedente in leasing, un’imbarcazione da diporto prodotta e venduta da una società estera. In primo grado veniva chiesta la risoluzione del contratto tra acquirente e venditore/produttore o, in subordine, la eliminazione dei difetti del natante. Il tribunale rigettava le domande verso il venditore/produttore e accoglieva solo parzialmente quelle verso la società intermediaria. In appello, dopo l’interruzione del processo per il fallimento della società estera e la successiva riassunzione, la corte territoriale dichiarava estinto il giudizio tra l’appellante e la società fallita, ritenendo che la riassunzione fosse stata notificata ai difensori della società prima del fallimento e alla società in bonis, invece che al soggetto legittimato processualmente nella procedura concorsuale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. perché la corte d’appello non avrebbe considerato l’avvenuta notificazione del ricorso in riassunzione; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 101, comma 2, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la decisione fosse stata resa a sorpresa e in contrasto con le verifiche svolte dalla stessa corte, oltre a prospettare omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione delle norme richiamate, anche con riferimento agli artt. 2697 e 2700 c.c. e 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure del ricorrente colpivano una presunta mancata considerazione della prova della notifica e un preteso effetto sorpresa, ma la reale ratio decidendi della sentenza impugnata era diversa: dopo il fallimento della società resistente, la legittimazione processuale si era trasferita all’organo della procedura di insolvenza, sicché la riassunzione avrebbe dovuto essere notificata a tale soggetto e non ai difensori o alla società in bonis. Poiché il ricorso non si confrontava con questa base decisiva della decisione di merito, risultava eccentrico e quindi inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non accoglie la censura perché il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e della documentazione sulla notifica; la Corte osserva che le doglianze non si confrontano con la reale ragione della decisione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per denunciare una pretesa errata valutazione della prova; la Corte ritiene inammissibile il motivo perché diretto contro una ratio non decisiva per la sentenza impugnata.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per lamentare una decisione a sorpresa; la Corte esclude che vi sia stata una reale pronuncia sorpresa, perché la questione decisiva era diversa da quella prospettata dal ricorrente.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in combinazione con altre norme processuali, senza accoglimento della censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova, ma la Corte non esamina nel merito la censura perché il ricorso è inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale e ai limiti di efficacia dell’atto, ma senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indicato quale parametro di impugnazione per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte dichiara inammissibili i motivi perché non centrati sulla ratio decidendi.

  • art. 177, comma 1, c.p.c.

    Usato dalla Corte per chiarire che un’ordinanza non conclusiva non equivale a sentenza e non può fondare una pretesa "sorpresa" nella decisione finale.

  • art. 43 l.fall.

    Richiamato quale base del passaggio della legittimazione processuale, dopo il fallimento, all’organo della procedura concorsuale.

  • art. 18 del regolamento (UE) 2015/848

    Richiamato per affermare che gli effetti della sopravvenuta insolvenza nel giudizio sono disciplinati dalla legge dello Stato membro in cui il processo è pendente.

  • art. 2 del regolamento (UE) 2015/848

    Richiamato per identificare l’"amministratore delle procedure di insolvenza" quale soggetto che subentra nella legittimazione processuale.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    Indicata come norma applicata dalla corte territoriale per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di riassunzione non correttamente indirizzata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma colpiscono argomentazioni secondarie o non decisive.
  • Quando interviene il fallimento di una parte, la legittimazione processuale si trasferisce al soggetto che rappresenta la procedura concorsuale; la riassunzione deve quindi essere notificata al nuovo legittimato e non al soggetto o ai difensori che rappresentavano la parte prima dell’insolvenza.
  • L’eventuale confronto della corte di merito con la regolarità della notificazione non elimina la necessità di indirizzare l’atto di riassunzione al soggetto processualmente legittimato dopo l’apertura della procedura concorsuale.
  • Una decisione finale non è "a sorpresa" se la questione decisiva non coincide con quella che la parte riteneva ormai superata in base a un’ordinanza istruttoria o interlocutoria non conclusiva del giudizio.
  • Il ricorso per cassazione deve criticare la base giuridica decisiva della pronuncia impugnata; in difetto, la doglianza resta eccentrica e non può condurre all’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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