Cassazione Civile, Ordinanza n. 19766/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA di euro 39.369,00 indicato dalla contribuente nella dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2008. La contribuente aveva in origine indicato il credito nel quadro RX della dichiarazione come richiesta di compensazione/detrazione e non come rimborso; successivamente aveva presentato istanze di rimborso nel 2014, 2015 e 2016, quest'ultima rigettata dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso ritenendo applicabile la prescrizione ordinaria decennale e non la decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 633/1972 e 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, in relazione agli artt. 1427 e 1324 c.c., sostenendo che la CTR avesse consentito la correzione della dichiarazione in giudizio e il riconoscimento del credito senza prova dell'essenzialità e riconoscibilità dell'errore dichiarativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che nel caso concreto non veniva in rilievo la generale emendabilità della dichiarazione, bensì una fattispecie di attività imprenditoriale cessata. In tale ipotesi, la domanda di rimborso del credito IVA si considera già presentata con la compilazione del quadro corrispondente della dichiarazione annuale, e il diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, non alla decadenza biennale dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha inoltre osservato che non era necessaria la presentazione del modello VR e che non poteva negarsi il rimborso per il solo fatto che in dichiarazione fosse stata indicata la compensazione anziché il rimborso, poiché, cessata l'attività, non opera l'effetto estintivo della compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
termine di decadenza biennale
si applica solo in via sussidiaria e residuale, in mancanza di una disciplina specifica; non governa il rimborso del credito IVA in caso di cessazione dell'attività.
richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi sulla disciplina della richiesta di rimborso; la Corte ribadisce che, per l'eccedenza IVA alla cessazione dell'attività, opera la disciplina dell'art. 30, comma 2, e non la decadenza biennale.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
invocato dalla ricorrente sulla emendabilità della dichiarazione; la Corte afferma che la questione non è decisiva nel caso concreto.
richiamato dalla ricorrente sul tema dell'errore; la Corte ritiene non pertinente la prospettazione dell'errore essenziale e riconoscibile alla fattispecie decisa.
richiamato dalla ricorrente in combinazione con le norme tributarie; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
regola il rimborso dell'eccedenza d'imposta alla cessazione dell'attività; il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972
il modello VR è un presupposto solo per l'esigibilità e per l'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso, non un requisito costitutivo del diritto.
non opera l'effetto estintivo della compensazione quando non sia sorto un debito IVA per effetto della cessazione dell'attività.
Massime di principio
- Nel caso di eccedenza IVA maturata alla cessazione dell'attività imprenditoriale, la richiesta di rimborso si considera già esercitata con l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale, senza necessità di una specifica istanza conforme a un modello ministeriale.
- Per il rimborso del credito IVA relativo alla cessazione dell'attività si applica il termine ordinario di prescrizione decennale e non la decadenza biennale prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, che opera solo in via residuale.
- La mancata indicazione formale del credito come "rimborso" nella dichiarazione, se il credito è incontestato e l'attività è cessata, non impedisce il riconoscimento del diritto al rimborso.
- Il modello VR non costituisce il fatto costitutivo del diritto al rimborso IVA, ma un adempimento prodromico all'esigibilità e all'esecuzione del rimborso.
- Non può farsi discendere la perdita del diritto al rimborso dalla sola scelta dichiarativa della compensazione quando, per la cessazione dell'attività, non sia più configurabile un debito IVA compensabile.
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