Cassazione Civile, Sentenza n. 20624/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zanoni impugnava la sentenza della Corte d’appello che aveva qualificato l'elaborato del 21.10.2005 come "perizia contrattuale" (non come arbitrato) e aveva respinto la sua domanda di annullamento della perizia per presunti errori di fatto, violazione del contraddittorio e inadempimento del mandato dei periti. Contestava inoltre che la perizia avrebbe dovuto fare riferimento alla situazione patrimoniale alla data convenzionale del 31.3.2005 e denunciava errori relativi alla valutazione dell'avviamento, del software, del costo figurativo del lavoro dei soci e alla previsione della durata del rapporto con l'Ospedale di Negrar.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Zanoni, ritenendo corretta la qualificazione della perizia come perizia contrattuale (e non arbitrato) e confermando che i profili critici denunciati sono, in larga parte, valutazioni tecniche o di merito non sindacabili in sede di legittimità. Sono state ritenute inammissibili o infondate le doglianze relative a violazioni del mandato e del contraddittorio salvo quando tali vizi abbiano determinato invalidità del consenso. Invece il ricorso incidentale di STUDIO 3/98 è stato accolto: la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulla restituzione delle spese di primo grado e, decidendo nel merito, ha condannato Zanoni a restituire a STUDIO 3/98 quanto da questa pagato a titolo di spese processuali in primo grado. Zanoni è altresì condannato al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 accordo transattivo
La clausola di nomina dei periti è stata interpretata dalla Corte come scelta delle parti di una perizia contrattuale da svolgersi secondo criteri tecnico-contabili e non come clausola d'arbitrato fondata sull'equo apprezzamento.
art. 9 statuto societario
Richiamato nell'accordo per indicare che la valutazione doveva fare riferimento alla situazione patrimoniale alla data convenzionale, a conferma dell'intento delle parti di usare criteri tecnici per la determinazione della quota.
art. 15 atto costitutivo (clausola arbitrale)
La Corte ha esaminato la portata della clausola arbitrale statutaria e, pur discettendo della sua efficacia, ha ritenuto non applicabile la disciplina dell'arbitrato all'elaborato peritale oggetto di causa.
Richiamato nella disamina sulla nullità parziale della clausola arbitrale per la previsione di nomina degli arbitri da parte dei soci, con possibili riflessi sulla inapplicabilità della clausola derogativa della competenza del giudice ordinario.
Norma dell'arbitraggio invocata dalla ricorrente: la Corte ha distinto tra rimedi dell'arbitrato (art. 1349) e quelli previsti per la perizia contrattuale, ritenendo inapplicabile l'impugnazione per manifesta iniquità propria dell'arbitrato alla mera perizia tecnica.
Principi di interpretazione del contratto usati per accertare la volontà delle parti e giustificare la qualificazione della perizia come tecnica, secondo la comune manifestazione di volontà espressa nell'accordo transattivo.
Richiamati in relazione alla distinzione tra errori di fatto (eventualmente annullabili) ed errori di valutazione: la Corte ha ritenuto che i profili denunciati fossero in gran parte errori di valutazione non idonei ad integrare vizi del consenso rilevanti per l'annullamento.
Rilevato nella censura sul contratto di mandato conferito ai periti: la Corte ha ritenuto che le doglianze sul presunto inadempimento del mandato fossero in massima parte nuove od attinenti a valutazioni di merito e quindi inammissibili in cassazione.
Richiamato nel ragionamento che ha portato la Corte ad accogliere il ricorso incidentale perché la sentenza di appello non si era pronunciata completamente sulla domanda relativa alla restituzione delle spese del primo grado.
Norma che ha consentito alla Corte di cassazione, accogliendo il ricorso incidentale, di decidere la causa nel merito relativamente alla restituzione delle spese di primo grado senza rinvio.
Richiamato come quadro dei motivi di ricorso per cassazione (censure di legge, vizio di motivazione, omesso esame) e utilizzato per valutare l'ammissibilità e l'infondatezza dei mezzi di impugnazione proposti dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Citazione finale probabilmente riferita alle comunicazioni o agli oneri relativi alla copia della sentenza; il testo è riportato solo in chiusura e non è centrale nella motivazione sulle questioni sostanziali.
Massime di principio
- Distinzione fondamentale: la perizia contrattuale è un accertamento tecnico vincolante secondo criteri tecnico-scientifici e non sottoposto ai rimedi tipici dell'arbitrato (art. 1349 c.c.) che si fondano sull'equo apprezzamento; pertanto le impugnazioni per ingiustizia tipiche dell'arbitrato non sono in genere ammissibili contro una perizia contrattuale.
- I vizi rilevanti per annullare una perizia contrattuale sono quelli che incidono sui vizi del consenso (es. errore essenziale, incapacità) o costituiscono inadempimento; errori di valutazione tecnica, anche se rilevanti per il valore determinato, sono normalmente insindacabili in sede di legittimità.
- La qualificazione della clausola contrattuale (perizia vs arbitrato) è accertamento di fatto e di interpretazione contrattuale affidato al giudice di merito; in Cassazione la censura è ammissibile solo se specifica e mostra lo scostamento dai canoni di interpretazione previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c.
- Le doglianze in cassazione che chiedono una nuova valutazione delle risultanze probatorie o delle valutazioni tecniche del perito sono, in linea di principio, inammissibili perché riconducibili a valutazione di merito.
- La violazione del contraddittorio o della collegialità nella perizia contrattuale è rilevante in sede giudiziale solo se ha determinato un vizio che incide sulla validità della perizia (es. invalidità del consenso) o giustifica la risoluzione per inadempimento.
- Se in grado di merito manca una pronuncia su una domanda rilevante (es. restituzione delle spese di grado precedente), la parte vittoriosa può proporre ricorso incidentale in cassazione e ottenere la cassazione limitata con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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