Cassazione Penale, Sentenza n. 36930/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis, commi 1,4,6) e scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter). I mezzi di impugnazione contestavano: 1) mancata autonoma valutazione del Tribunale del riesame rispetto alla richiesta del PM (nullità/assenza di motivazione autonoma); 2) mancata considerazione del tempo trascorso tra i fatti (2021-2022) e l'adozione della misura; 3) insufficienza e indeterminatezza degli indizi circa l'effettiva partecipazione all'associazione mafiosa (adesione, contributo, riconoscimento) e prospettata alternativa qualificazione come concorso esterno; 4) mancata prova del procacciamento di voti o della promessa di utilità necessaria per configurare lo scambio elettorale politico-mafioso. La difesa ha descritto gli elementi indiziari come eventi sporadici e rapporti commerciali ordinari, non riconducibili a un vincolo associativo stabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Motivazioni principali: 1) la doglianza sulla mancata autonoma valutazione era dedotta tardivamente e genericamente (va rilevata al riesame) e, comunque, non provata; 2) il decorso temporale (2021-2022) non supera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per associazioni mafiose storiche: il "tempo silente" da solo non è sufficiente salvo elementi concreti di recesso o interruzione del vincolo; 3) il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e adeguata circa il ruolo stabile di Di Benedetto nell'organizzazione (rapporti commerciali occulti con il capo clan, contabilità in nero, erogazioni di denaro, organizzazione di incontri, ruolo di riferimento territoriale); 4) la qualificazione come partecipante e non come mero concorrente esterno è stata ritenuta corretta in presenza di contributi continuativi e di disponibilità dell'impresa al servizio della cosca; 5) quanto allo scambio elettorale politico-mafioso, l'interpretazione del materiale intercettato e il quadro indiziario sono di fatto e competenza del giudice di merito e la giurisprudenza attribuisce ampia portata al concetto di "utilità"; inoltre, se chi procaccia i voti è un affiliato, non è necessario che l'azione sia svolta con metodo mafioso. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gravi indizi (rapporti occulti, fornitura continuativa, contabilità in nero, erogazioni di denaro, ruolo di riferimento territoriale) giustificassero la misura cautelare
Delitto di scambio elettorale politico-mafioso; la Corte conferma che 'utilità' va intesa in senso ampio e che, se il procacciatore è un affiliato, non è necessario l'uso del 'metodo mafioso' per configurare il reato
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di mafia; il decorso del tempo non è di per sé idoneo a superare tale presunzione salvo elementi concreti che dimostrino il recesso o l'interruzione dell'attività associativa
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione: la Corte richiama che la nullità va dedotta tempestivamente (in sede di riesame) a pena di decadenza
Modifiche al testo del reato di scambio elettorale politico-mafioso e all'interpretazione di 'utilità', intesa in senso ampio anche non quantificabile economicamente
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati di stampo mafioso la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) è particolarmente robusta: il semplice decorso del tempo non basta a escluderla; occorrono elementi concreti (recesso, trasferimento, collaborazione, cessazione dell'attività) per far venire meno la misura
- La censura di mancata autonoma valutazione dell'ordinanza cautelare deve essere tempestivamente eccepita in sede di riesame; in Cassazione, se tale eccezione è proposta genericamente o tardivamente, è destinata a essere respinta
- La Corte di legittimità esercita un controllo limitato sulla motivazione dei giudici di merito: verifica la coerenza logica e il rispetto dei canoni giuridici, ma non rivede la valutazione di fatto e la rianalisi delle prove (quali intercettazioni e conversazioni) salvo manifesta illogicità
- Rapporti commerciali continuativi, contabilità parallela in nero, erogazioni di denaro al capo e funzioni di riferimento territoriale possono integrare indizi gravi di partecipazione a un'associazione mafiosa, differenziandosi dal mero concorso esterno quando risultano sistematici e funzionali all'organizzazione
- Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, dopo la riforma, 'utilità' ha portata ampia: se chi procaccia i voti è un affiliato all'associazione mafiosa, non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso per configurare il reato
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