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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36680/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che, in sede di rinvio dall'annullamento della Suprema Corte, aveva nuovamente rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da MALANDRUCCOLO, relativa al periodo di restrizione (carcerazione e domiciliare) adottato nel procedimento per estorsione aggravata e ricettazione continuata, conclusosi con non luogo a procedere per inutilizzabilità delle intercettazioni. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la Corte d'Appello avesse fondato il rigetto sulla sua 'esperienza professionale' e sui contenuti delle intercettazioni esclusi dal G.u.p., senza valutare adeguatamente le sue spiegazioni e la relazione causale fra le sue condotte e l'applicazione delle misure cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il percorso argomentativo della Corte d'Appello secondo cui il rigetto non si fondava solo sulla presunta "esperienza professionale" del ricorrente né sulle intercettazioni inutilizzabili, ma su dichiarazioni di terzi (in particolare CAIAZZO Marco) e su elementi istruttori non captativi valorizzati in sede di riesame e non smentiti dalla sentenza di non luogo a procedere. Per la Fiat 500 la Corte ha ritenuto attendibile la ricostruzione del CAIAZZO e, ricostruita la falsità della versione del ricorrente, ha ritenuto che la sua esperienza avrebbe dovuto fargli cogliere le anomalie rilevanti. Per la Peugeot ha valorizzato il sequestro e le evidenti anomalie (numero di telaio contraffatto, assenza di targa, nastro adesivo) e ha ritenuto inverosimile la versione difensiva priva di riscontri. La Cassazione ha quindi confermato che esistevano elementi idonei a far ritenere la gravità indiziaria e ha disposto il rigetto del ricorso; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal M.E.F., liquidate in Euro 1.500.

Norme richiamate

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare la motivazione del G.u.p. che aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha osservato che l'inutilizzabilità di alcune risultanze captative non impedisce che altri elementi probatori utilizzabili possano giustificare la misura cautelare e conseguentemente il rigetto della domanda di riparazione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva valutato esigenze cautelari e sostituito la misura carceraria con quella domiciliare; utilizzato per evidenziare che il riesame aveva comunque rilevato esigenze di interrompere l'attività illecita dell'imputato.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di ricettazione; la Corte ha valutato la gravità indiziaria rispetto a questa fattispecie sulla base degli elementi non captativi (sequestro, anomalie della vettura, dichiarazioni di terzi).

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022 (Sewaneh)

    Principio richiamato dalla Cassazione secondo il quale, nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione, il giudice può valutare comportamenti del richiedente desunti da prove dichiarative assunte nel giudizio di merito purché tali prove abbiano superato il vaglio del giudizio di cognizione o risulti la riferibilità della condotta al richiedente e non siano state escluse dalla sentenza di assoluzione.

Massime di principio

  • La pronuncia di non luogo a procedere motivata sull'inutilizzabilità di specifiche intercettazioni non determina automaticamente il diritto alla riparazione se esistono altri elementi utilizzabili che giustificano la misura cautelare.
  • In materia di riparazione per ingiusta detenzione il giudice può avvalersi di dichiarazioni di terzi e di elementi non captativi valorizzati in altre fasi (es. riesame), purché tali elementi non siano stati espressamente esclusi dalla sentenza di merito.
  • La 'massima di esperienza' collegata alla professione del detenuto può essere utilizzata come argomento indiziario, ma solo come contributo logico e non come unico fondamento decisivo; deve integrarsi con riscontri fattuali concreti.
  • Per ritenere sussistente la gravità indiziaria è sufficiente una valutazione complessiva di elementi convergenti (sequestro, anomalie materiali, dichiarazioni di terzi, comportamento del ricorrente) anche se altre risultanze sono state dichiarate inutilizzabili.
  • Il giudice che decide sulla riparazione deve motivare specificamente l'incidenza delle condotte del richiedente sulle ragioni che hanno indotto all'adozione della misura cautelare; se tale motivazione è congrua e sorretta da elementi non esclusi, è difficilmente censurabile in Cassazione.
  • In situazioni analoghe è strategico, per il richiedente, contestare non solo la rilevanza di singoli elementi ma dimostrare l'assenza di qualsiasi prova alternativa e fornire riscontri documentali o testimoniali che possano effettivamente smentire le ricostruzioni di terzi.

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