Cassazione Penale, Sentenza n. 36683/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e illegittima esclusione della confisca diretta delle somme giacenti sul conto intestato alla A.M. Costruzioni Navali S.r.l., nonostante la condanna degli amministratori di fatto e il profitto conseguito dall'ente; (2) vizio di motivazione per presunta contraddittorietà nel negare l'immedesimazione organica tra gli amministratori di fatto e la società, nonostante il loro riconoscimento come amministratori di fatto; con atto integrativo il PM ha anche censurato l'esclusione della confiscabilità per equivalente delle stesse somme (motivo poi qualificato come nuovo). L'imputata assolta ha prodotto memoria opponendosi al ricorso, sostenendo l'estraneità della società e la carenza di legittimazione a proseguire dell'accusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico ministero fondato. Ha affermato che le somme depositate sul conto intestato alla A.M. Costruzioni Navali S.r.l. costituiscono profitto del reato posto in essere nell'interesse della società dagli amministratori di fatto e pertanto la società non può considerarsi terza estranea al reato: la confisca diretta del profitto è pertanto applicabile se il profitto è rinvenuto nel patrimonio dell'ente. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, che dovrà valutare la confisca alla luce dei principi espressi. Ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi introdotti con l'atto integrativo relativi alla confisca per equivalente e ha ritenuto inammissibili i rilievi prodotti dalla Ivanova in memoria tardiva per mancanza di interesse/legittimazione.
Norme richiamate
Individua il reato tributario da cui deriva il profitto; la Corte ha ritenuto che il reato contestato (art. 2) sia stato commesso nell'interesse della società e che il profitto di tale reato sia suscettibile di confisca se rinvenuto nel patrimonio dell'ente
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata nel ricorso per valutare la confisca diretta del prezzo/profitto del reato; la Corte ha censurato l'erronea esclusione dell'applicabilità della confisca diretta alle somme appartenenti alla società che ha beneficiato del profitto
Richiamato implicitamente con riguardo ai limiti dei motivi nuovi: la Corte ha applicato il principio che i motivi nuovi non possono dedurre censure su punti della decisione non compresi nel ricorso originario
Giurisprudenza di questa Corte (es. Sez. 3, n. 17840/2018; Sez. 3, n. 6205/2014)
Usata come presidio interpretativo: la Corte conferma precedenti orientamenti secondo cui l'ente che trae profitto da una condotta illecita non può essere considerato terzo estraneo e può essere destinatario di sequestro/confisca del profitto
Massime di principio
- Se il reato è stato commesso nell'interesse di una società e questa ha beneficiato del profitto (anche sotto forma di risparmio fiscale), la società non può essere considerata terza estranea al reato e la confisca diretta del profitto è applicabile se il profitto è rinvenuto nel suo patrimonio
- La circostanza che gli autori materiali siano amministratori di fatto e non l'amministratore di diritto non esclude la responsabilità patrimoniale dell'ente quando sussista un rapporto gestorio stabile e continuativo che dimostra l'operare nell'interesse dell'ente
- La confisca per equivalente e altre censure relative alla misura ablativa devono essere dedotte nel ricorso originario: nuovi motivi introdotti successivamente possono essere dichiarati inammissibili
- Solo soggetti con legittimazione e interesse possono proporre deduzioni sulla confisca di beni altrui: memorie tardive di soggetti non titolari dei beni possono essere ritenute prive di interesse
- Il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione al dissequestro o di valutazione della confisca, deve esaminare concretamente il rapporto tra gli autori del reato e l'ente (immedesimazione organica o rapporto gestorio) e la presenza del profitto nel patrimonio dell'ente prima di escludere la confiscabilità
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