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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36688/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna, dopo giudizio abbreviato, per detenzione a fini di spaccio di ingente quantità di hashish. I motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa per presunta tardiva nomina del difensore di fiducia e mancata considerazione delle memorie difensive depositate in appello; (2) nullità degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti sullo stupefacente per mancato avviso all'indagato (iscrizione tardiva nel registro degli indagati) e conseguente illegittimità della qualificazione di "ingente quantità"; (3) criticità e contraddittorietà della motivazione di merito sulla riconducibilità dello stupefacente al ricorrente (valutazione delle prove, presenza nei luoghi, uso del veicolo non intestato); (4) omessa o insufficiente motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche e sull'aumento di pena per recidiva.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto irrilevante la presunta violazione del contraddittorio: la nomina del difensore depositata il 5 marzo 2025 è avvenuta prima dell'udienza cartolare del 6 marzo 2025; le memorie depositate il giorno prima dell'udienza sono state considerate tardive rispetto al termine perentorio previsto per il rito a trattazione scritta e il giudice poteva non tenerne conto. La censura sulla nullità degli accertamenti irripetibili è stata dichiarata inammissibile e, in via assorbente, non rilevante in ragione della sanatoria operata dalla richiesta di giudizio abbreviato. Le censure di merito sulla valutazione delle prove sono state ritenute mera rinnovazione dell'appello e non deducibili in cassazione (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.); la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma incriminatrice per il traffico di stupefacenti: applicata per la contestazione della detenzione a fini di spaccio; la Corte ha confermato che gli elementi probatori giustificavano la condanna ai sensi di tale norma.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    Disciplina l'aggravante dell'ingente quantità: la Corte ha ritenuto fondata l'affermazione dell'ingente quantità sulla base degli accertamenti, e ha dichiarato infondata la censura che collegava la nullità degli accertamenti all'irregolarità procedurale.

  • Codice penale, art. 99, commi primo e secondo, n. 2

    Norme relative all'aumento per recidiva: la Corte territoriale ha motivato l'aumento sulla base della precedente condotta illecita del ricorrente e della sua pericolosità, valutazione ritenuta non manifestamente illogica dalla Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 415-bis

    Riferimento all'avviso (annotazione/informativa) di coinvolgimento nelle indagini: la difesa ha dedotto tardiva iscrizione nel registro degli indagati a fronte dell'avviso; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non provata.

  • Codice di procedura penale, art. 360

    Regola sugli accertamenti tecnici irripetibili: la presunta nullità per mancato avviso è stata ritenuta inammissibile da Cassazione e, comunque, sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis (conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma che disciplina l'udienza cartolare e i termini per il deposito delle conclusioni nel rito a trattazione scritta: la Corte ha ritenuto perentorio il termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza e ha escluso che memorie depositate il giorno prima potessero essere considerate.

  • Codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis

    Sanatoria delle nullità di ordine generale in caso di richiesta di giudizio abbreviato: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'eventuale nullità relativa al mancato avviso per accertamenti irripetibili può essere sanata dal rito abbreviato.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione contro la valutazione di merito: la Corte ha ritenuto che molte delle censure fossero mere critiche di merito non deducibili in Cassazione ai sensi di questa disposizione.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma procedurale richiamata per la sintetica enunciazione dei motivi in cassazione: è stata applicata per la formalizzazione dei motivi esposti nella sentenza.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia depositata prima dell'udienza cartolare consolida il contraddittorio: un deposito il giorno antecedente l'udienza è in genere considerato tempestivo.
  • Nel rito a trattazione scritta (udienza cartolare) i termini per il deposito delle conclusioni (anche se non espressamente indicati) sono perentori: memorie depositate oltre il termine perentorio possono essere legittimamente non prese in considerazione dal giudice.
  • La contestata nullità degli accertamenti tecnici irripetibili per mancato avviso all'indagato è una nullità di ordine generale che può essere sanata dalla scelta del rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis), quindi la sua deduzione può risultare inammissibile se il rito abbreviato è stato chiesto e mantenuto.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del sindacato sulla valutazione di merito delle prove: i motivi che si limitano a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove sono spesso inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.
  • Le censure sulla motivazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; generiche e ripetute contestazioni di illogicità o di insufficiente apprezzamento sono difficilmente accolte se i giudici di merito hanno reso motivazioni coerenti e non manifestamente illogiche.
  • L'aumento per recidiva e l'esclusione delle attenuanti devono essere adeguatamente motivate: se la Corte di merito motiva la valutazione sulla base della precedente condotta dell'imputato e della sua pericolosità, la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità.

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