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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36687/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

ANDOLFI: impugnava la conferma della responsabilità per cessione continuata di stupefacenti sostenendo difetto di motivazione e incoerenza nella valutazione della prova (in particolare la testimonianza di PITONE Francesca e la presunta dimostrazione dei contatti tramite agganci di celle telefoniche/geolocalizzazione), nonché omissione di valutazione sulle attenuanti generiche. PIMPO: articolava quattro censure: 1) insussistenza del concorso nell'estorsione per carattere estemporaneo e mancata prova del dolo concorrente; 2) violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" per mancata considerazione degli elementi a favore; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità (art.114 c.p.) e delle attenuanti generiche prevalenti; 4) invocazione della riduzione per lieve entità alla luce della sentenza Corte Cost. 15/06/2023 n.120 (censura sollevata per la prima volta in Cassazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ANDOLFI: la motivazione della Corte d'appello risultava assente, contraddittoria e illogica rispetto ai rilievi difensivi (in particolare mancata valutazione critica delle discordanti dichiarazioni della teste PITONE e uso improprio delle dichiarazioni predibattimentali). Per ANDOLFI la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello (disp. finale indica rinvio alla Corte d'appello di Perugia). Quanto a PIMPO: la maggior parte dei motivi era inammissibile o infondata; tuttavia la Cassazione ha accolto il terzo motivo relativo al mancato esame e motivazione circa il riconoscimento della circostanza attenuante ex art.114 c.p. e sul bilanciamento con le aggravanti ex art.69 c.p., annullando la sentenza limitatamente a tali statuizioni e rinviando per nuovo giudizio sulla materia alla Corte d'appello di Perugia. Per il resto il ricorso di PIMPO è stato rigettato. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi ma la Cassazione ha comunque deciso sull'ammissibilità e sul merito come sopra.

Norme richiamate

  • art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte utilizza la norma come criterio di censura in Cassazione: permette di chiedere annullamento per insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di merito relativamente alla valutazione della prova

  • art.500 c.p.p. (e comma 4)

    Richiamata per stabilire i limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari: se la testimonianza dibattimentale contraddice le informazioni rese precedentemente, quelle predibattimentali non possono essere usate come riscontro dei fatti se non per valutare la credibilità, salvo ipotesi di condotta illecita del testimone ai sensi del comma 4

  • art.133 c.p.p.

    Riferimento al principio dell'accertamento della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio" nella valutazione complessiva della prova

  • art.114 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla circostanza attenuante di particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia omesso di motivare il riconoscimento/negazione della attenuante e quindi ha annullato la statuizione sul punto

  • art.69 c.p.

    Norma sul cumulo e bilanciamento delle circostanze: la Corte ha rilevato l'assenza di motivazione del giudice di merito sul confronto tra aggravanti e attenuanti e ha disposto rinvio per nuovo giudizio

  • art.629 c.p.p.

    Richiamata nella doglianza di PIMPO relativa alla lieve entità post-intervento della Corte Costituzionale; la Corte ha dichiarato improponibile tale motivo in Cassazione perché sollevato per la prima volta in sede di legittimità

  • Sentenza Corte Costituzionale 15/06/2023 n.120

    Invocata dal ricorrente come fondamento per ridurre la responsabilità in casi di scarso allarme sociale; la Cassazione ha ritenuto che l'eccezione non fosse tempestivamente sollevata in sede di appello e quindi improponibile in Cassazione

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve affrontare e motivare espressamente le critiche mosse dalla difesa sulla valutazione della prova: la mera affermazione assertiva non è sufficiente
  • Le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, se non confermate in dibattimento, possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste e non come riscontro probatorio salvo i casi previsti dall'art.500 c.p.p. (condotta illecita del dichiarante)
  • Le contestazioni fondate sulla geolocalizzazione/agganci di celle telefoniche richiedono una motivazione concreta che spieghi il nesso probatorio con gli eventi contestati; non può basarsi su affermazioni generiche
  • In Cassazione non sono ammessi nuovi motivi che potevano e dovevano essere sollevati in sede di appello (limite di improponibilità ex art.606 c.p.p.)
  • Se il giudice di merito omette di motivare sul riconoscimento di circostanze attenuanti o sul loro bilanciamento con le aggravanti, la Cassazione annulla la statuizione e rinvia per nuovo esame
  • L'invocazione di orientamenti costituzionali o novità giurisprudenziali a favore della riduzione del trattamento sanzionatorio deve essere sollevata tempestivamente nei gradi in cui la decisione può essere corretta; altrimenti può risultare inammissibile in Cassazione

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