Cassazione Civile, Ordinanza n. 11719/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal parziale diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione a fronte di due istanze con cui la società aveva chiesto la restituzione di complessivi euro 12.728,33 relativi a crediti maturati sull'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica per diverse annualità. L'Ufficio aveva riconosciuto solo euro 3.979,03 e negato il resto, ritenendo tardiva la domanda del 28.03.2014 nella parte riferita al credito emerso dalla dichiarazione di consumo del 5.03.2012 (anno 2011), poiché presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, TUA. La contribuente sosteneva in cassazione, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 14, comma 2, TUA, assumendo che il credito, essendo maturato in un rapporto tributario proseguito negli anni con dichiarazioni annuali di consumo, dovesse considerarsi "rinnovato" di anno in anno secondo il meccanismo del cd. revolving fino alla cessazione del rapporto; aggiungeva che, essendo l'addizionale provinciale stata abrogata dal 1.04.2012, il credito residuo non era più compensabile e poteva quindi essere chiesto solo a rimborso entro due anni dall'abrogazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per i crediti relativi all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, l'abrogazione dell'addizionale dal 1.04.2012 ha determinato una cesura definitiva nel meccanismo di riporto in detrazione delle eccedenze nelle successive dichiarazioni di consumo, escludendo la possibilità del cd. revolving. Ne consegue che il termine biennale per domandare il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo immediatamente precedente l'abrogazione, che nel caso concreto era quella del 5.03.2012. Poiché l'istanza di rimborso è stata presentata il 28.03.2014, oltre il biennio (scaduto il 5.03.2014), essa era tardiva. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con ulteriore condanna alla somma equitativa in favore della controparte e alla somma di euro 600,00 in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso
Il rimborso va chiesto entro due anni dal pagamento dell'accisa o dal momento in cui il diritto può essere esercitato; per i crediti da addizionale provinciale abrogata, il termine decorre dalla dichiarazione di consumo da cui il credito è emerso, coincidente con l'ultima dichiarazione utile prima dell'abrogazione.
meccanismo di calcolo dell'accisa fondato sugli acconti misurati sui consumi del corrispondente periodo precedente
L'imposta è strutturata su un sistema di acconti e conguagli che consente, in via ordinaria, il riporto delle eccedenze, ma tale meccanismo viene meno quando l'addizionale è abrogata.
art. 4, comma 10, d.lgs. n. 16 del 2012
abrogazione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica con decorrenza 1° aprile 2012
L'abrogazione dell'addizionale interrompe definitivamente la possibilità di riportare a nuovo le eccedenze e fa decorrere da tale cesura il termine per chiedere il rimborso del credito non più compensabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto
È stata la norma processuale invocata per censurare in cassazione l'interpretazione dell'art. 14, comma 2, TUA.
proposta di definizione del giudizio
La decisione è stata assunta in camera di consiglio in conformità alla proposta di manifesta infondatezza.
condanna equitativa e somma in favore della cassa delle ammende
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche la disciplina sanzionatoria per lite temeraria/abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando un credito da accisa o addizionale è strutturato come eccedenza da riportare in dichiarazione, l'eventuale abrogazione del tributo interrompe il meccanismo ordinario di riporto nelle annualità successive.
- Se il credito non è più compensabile per effetto della cessazione del tributo, il contribuente deve richiederne il rimborso entro il termine decadenziale decorrente dall'ultima dichiarazione di consumo utile, cioè quella immediatamente anteriore all'abrogazione.
- Non è configurabile un effetto revolving illimitato del credito in presenza di una cesura normativa definitiva che elimini il presupposto della compensazione nelle dichiarazioni successive.
- In materia di rimborso di crediti fiscali, la tempestività della domanda va verificata con riguardo al momento in cui il diritto è concretamente esercitabile e non alla sola permanenza astratta del rapporto tributario.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può comportare anche le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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