Cassazione Penale, Sentenza n. 36812/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Brescia che ha omesso di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca o sospensione della patente di guida ai sensi dell'art.222 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285) in occasione dell'approvazione di un patteggiamento ai sensi dell'art.444 c.p.p. per il delitto di cui all'art.590-bis, comma 1, c.p. (fatti del 29/11/2016). Il Procuratore Generale ha dedotto la violazione di legge per tale omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, disponendo il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha ricordato che, anche quando il giudice ratifica una pena concordata ex art.444 c.p.p., deve comunque irrogare le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto dalla fattispecie di reato (es. revoca o sospensione della patente ex art.222 cod. strada). Ha inoltre precisato che la scelta concreta tra revoca e sospensione è rimessa ai poteri discrezionali del giudice di merito e che la sentenza additiva della Corte Costituzionale n.88/2019 influisce sull'applicazione della sospensione nei casi in cui non sussistano le aggravanti previste.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: il giudice ratifica la pena concordata ma ciò non esclude l'obbligo di applicare le sanzioni amministrative accessorie che la legge prevede per il reato.
Il divieto di applicare accessori e misure di sicurezza riguarda le pene accessorie e le misure di sicurezza diverse dalla confisca; non impedisce dunque l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto al reato e non possono essere oggetto dell'accordo.
art.590-bis, comma 1, cod. pen.
Fattispecie di reato per cui è stato patteggiato il responsabile; dalla condanna per tale reato consegue la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada.
art.222 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della strada)
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida in relazione a determinati reati; la misura concreta (revoca vs sospensione) deve essere determinata dal giudice di merito secondo i parametri del codice della strada.
Corte Cost. n.88 del 19 febbraio 2019
Ha inciso sull'applicazione della revoca/sospensione della patente, consentendo in certi casi l'applicazione della sospensione anziché la revoca quando non ricorrono le circostanze aggravanti previste.
Sez. Unite, n.8488 del 27/05/1998 (Bosio)
Principio secondo cui con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie che dalla pena medesima conseguono di diritto, determinandone la misura secondo i parametri del codice della strada.
Cass. Sez.4, n.57202 del 21/09/2017 (Albesano) e altre pronunce (Sez.4 n.27994/2012 Marcel; Sez.6 n.45687/2008 Cuomo; Sez.4 n.26111/2012 Viano)
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'impossibilità di includere nelle pattuizioni le sanzioni amministrative accessorie e ribadisce l'obbligo del giudice di irrogarle quando conseguono di diritto dalla fattispecie.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento ex art.444 c.p.p. il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato, anche se non menzionate nell'accordo tra le parti.
- Le sanzioni amministrative accessorie previste da altre normative (es. codice della strada) non possono essere oggetto di transazione nel patteggiamento e conseguono di diritto alla pronuncia.
- La scelta fra revoca e sospensione della patente è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve motivare la misura adottata secondo i parametri previsti dal codice della strada e tenendo conto dell'orientamento della Corte Costituzionale.
- L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria rilevante può essere censurata in Cassazione e comportare l'annullamento parziale della sentenza con rinvio per nuovo esame.
- In fase difensiva occorre considerare che, pur concordando la pena principale, non si può escludere l'applicazione automatica di accessori previsti dalla legge; pertanto le parti non possono 'negoziare' queste sanzioni.
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