Cassazione Penale, Sentenza n. 35870/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro preventivo dell'escavatore Ihimer 50 VK e dell'autocarro Iveco. Il ricorrente censura la valutazione del periculum in mora come apparente e priva di adeguata motivazione: la difesa sostiene che le indagini erano durate nove mesi senza riscontrare Branchina o i suoi mezzi nel terreno contestato; la denuncia del proprietario indicava altro presunto responsabile e si basava su un video la cui autenticità ed epoca sono contestate; numerose sommarie informazioni non avrebbero individuato Branchina o i mezzi; il tribunale non avrebbe considerato che il sequestro era di natura impeditiva e non volto a una confisca obbligatoria, per cui mancava un concreto e attuale rischio che i mezzi venissero utilizzati per ulteriori reati o per aggravare quello contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Catania per un nuovo giudizio esclusivamente sul periculum in mora. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del Riesame fosse meramente assertiva e priva di adeguato aggancio a circostanze concrete, ricordando che per il sequestro impeditivo è richiesta la concretezza e l'attualità del pericolo e un legame funzionale essenziale tra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento di quello per cui si procede.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256
Richiamata nella distinzione tra discarica abusiva (che può comportare confisca obbligatoria) e deposito incontrollato di rifiuti; nella fattispecie la contestazione descrive un deposito incontrollato, per cui non sembrerebbe applicabile la confisca obbligatoria prevista dal comma 3.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256-bis
Menziomento del comma 5 relativo alla confisca dei mezzi in ipotesi di combustione illecita di rifiuti; la Corte osserva che la contestazione provvisoria non chiarisce l'eventuale reato concorrente di combustione illecita, che avrebbe potuto giustificare la confisca ai sensi di tale norma.
Norma sul sequestro preventivo; la decisione sottolinea che il provvedimento adottato è di natura impeditiva ai sensi dell'art. 321 comma 1 e che la motivazione deve dimostrare concretezza e attualità del periculum in mora per consentire la misura.
Art. richiamato tra le imputazioni contestate (relativo ad abbandono di rifiuti o simili); citato a titolo di imputazione insieme alle norme ambientali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6 n. 56446/2018; Sez. 3 n. 42129/2019; Sez. 6 n. 18183/2017)
Principio consolidato secondo cui, nel sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve essere concreto e attuale e va dimostrato il legame funzionale essenziale tra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento/prosecuzione del reato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo richiede prova della concretezza e attualità del pericolo (periculum in mora); valutazioni speculative o meramente assertive non reggono in Cassazione.
- Occorre dimostrare un legame funzionale essenziale, non occasionale, tra il bene sequestrato e la commissione di ulteriori reati o l'aggravamento/prosecuzione del reato contestato.
- Quando l'imputazione provvisoria non descrive una fattispecie che legittima la confisca obbligatoria, non si può giustificare il sequestro facendo riferimento a norme sulla confisca non applicabili allo stato.
- L'assenza di riscontri concreti (testimonianze, accertamenti ripetuti nel tempo, autenticità di mezzi probatori tecnici) indebolisce fortemente la giustificazione del periculum in mora.
- La difesa deve sollevare elementi che evidenzino la temporaneità o l'incertezza delle prove (es. autenticità del video, testimonianze che non identificano l'imputato) per mettere in crisi il presupposto del sequestro.
- In presenza di carenze motivazionali la Corte può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo giudizio che valuti il periculum alla luce dei criteri di concretezza e attualità.
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