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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01166/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. La contestazione riguardava un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, con contestazione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale. L'unico motivo dedotto denunciava erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in punto di determinazione della pena e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse stato indebitamente quantificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato perché confermare una pena di poco superiore al minimo edittale, valorizzando il quantitativo di stupefacente sequestrato, superiore a 1 kg, dal quale sarebbero state ricavabili circa 4.000 dosi singole. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata quale titolo del reato oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 133 c.p.

    È la norma invocata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte ribadisce che la quantificazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La determinazione della pena effettuata dal giudice di merito è incensurabile in cassazione quando sia contenuta entro i limiti legali e sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non arbitraria e non apparente.
  • Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare in modo specifico la rilevanza quantitativa della sostanza stupefacente e la potenziale destinazione in dosi, quale indice della gravità concreta del fatto.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare genericamente la misura della pena, senza evidenziare un vizio effettivo di legge o una motivazione manifestamente illogica, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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