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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44647/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per mancata o carente motivazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente lamentava che il giudice non avesse adeguatamente confutato le doglianze difensive: irrilevanza della citazione del regime del 41-bis, valutazione di sentenze e dichiarazioni di collaboratori ritenute non attuali o contraddette, mancata considerazione di provvedimenti favorevoli (tra cui decreti di gip e della Corte d'appello che avevano ritenuto non attuali collegamenti associativi o provvedimenti che avevano valorizzato la documentazione di assoluta mancanza di redditi), produzione di documenti e testimonianze a favore (verbale di collaboratore, informazioni di polizia favorevoli, provvedimenti di altri giudici di sorveglianza, attestazioni su studi e comportamento). Lamentata in sostanza mancanza di motivazione e omissione di risposta agli elementi prodotti dalla difesa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non ricorresse la violazione di legge dedotta: ha richiamato la distinzione tra carenza assoluta di motivazione (che integra violazione di legge) e mera illogicità o insufficienza della motivazione (sindacabile in cassazione solo con motivo distinto). Ha considerato integrata la motivazione leggendo congiuntamente il provvedimento impugnato e l'ordinanza di revoca, ritenendo che i dati fattuali assunti a fondamento della decisione fossero sufficienti a sostenere la revoca (richiamo, tra l'altro, all'ordinanza di custodia cautelare del 14/07/2022 per omicidio aggravato, alla assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, alla nota della Questura sultenore di vita elevato e a dichiarazioni di collaboratori). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    violazione di legge dedotta dal ricorrente

    La Corte ricorda che tale motivo consente di denunciare la mancanza assoluta o la apparente motivazione, ma non la semplice illogicità; la illogicità manifesta è sindacabile in cassazione solo con il motivo di cui alla lett. e) dello stesso art.606

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

    La Corte precisa che la mancanza della motivazione integra violazione di legge quando la struttura argomentativa è assente o indecifrabile; insufficienza o illogicità non sempre costituiscono violazione di legge

  • art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    presunzione ostativa relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i soggetti legati alla criminalità organizzata

    Applicata la presunzione ostativa e ritenuto che non fosse superata dalla documentazione prodotta dalla difesa; la Corte ha accettato la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti elementi indicativi di permanenti collegamenti

  • art. 41-bis ord. pen.

    richiamo al regime detentivo speciale

    Il richiamo al regime del 41-bis non è di per sé motivo automatico di revoca ma può costituire uno degli elementi fattuali valutabili ai fini della dinamica probatoria; la Corte segnala che il giudice di merito non ha illegittimamente fondato la decisione esclusivamente su tale regime

  • Sentenza Corte Costituzionale n.139 del 24/03/2010

    integrazione interpretativa del d.P.R. n.115/2002

    Richiamata quale criterio di interpretazione della norma che disciplina l'ostatività e la presunzione relativa, come parametro applicativo per valutare la sussistenza delle condizioni ostative

Massime di principio

  • In cassazione, se il motivo è limitato alla violazione di legge ex art.606 lett. b), non è consentito limitarsi a criticare la logica o la completezza della motivazione: va dimostrata l'assoluta mancanza o l'apparenza della motivazione (inidoneità totale a comprendere l'iter logico).
  • I provvedimenti di merito si possono integrare: la Corte valuta congiuntamente l'ordinanza impugnata e il provvedimento opposto; se letti insieme costituiscono un apparato argomentativo comprensibile, il vizio di motivazione può essere escluso.
  • Nelle decisioni su revoca del patrocinio a spese dello Stato per presunti rapporti con organizzazioni mafiose, elementi come ordinanze cautelari recenti, condanne per reati gravi, assenza di dichiarazioni dei redditi e segnalazioni di elevato tenore di vita costituiscono fattori probanti rilevanti per il giudice.
  • Per contrastare efficacemente la revoca del patrocinio lo difensore deve produrre elementi concreti, attuali e documentali (dichiarazioni dei redditi, attestazioni d'impiego, documenti bancari, informazioni ufficiali della DDA o della Questura favorevoli) e contestare puntualmente ciascun elemento fattuale indicato dal giudice.
  • La mera produzione di pronunce favorevoli di altri giudici basate su valutazioni formali non è necessariamente determinante: il giudice può disattenderle se valuta che i dati assunti nel provvedimento di revoca siano più rigorosi e fondati su elementi fattuali.
  • Quando si impugna in Cassazione una presunta carenza motivazionale è utile indicare in modo preciso le parti del provvedimento ritenute prive di motivazione e spiegare perché tali passaggi risultino indecifrabili o totalmente assenti, evitando argomentazioni generiche sulla insufficienza logica.

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