Cassazione Penale, Sentenza n. 44647/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per mancata o carente motivazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente lamentava che il giudice non avesse adeguatamente confutato le doglianze difensive: irrilevanza della citazione del regime del 41-bis, valutazione di sentenze e dichiarazioni di collaboratori ritenute non attuali o contraddette, mancata considerazione di provvedimenti favorevoli (tra cui decreti di gip e della Corte d'appello che avevano ritenuto non attuali collegamenti associativi o provvedimenti che avevano valorizzato la documentazione di assoluta mancanza di redditi), produzione di documenti e testimonianze a favore (verbale di collaboratore, informazioni di polizia favorevoli, provvedimenti di altri giudici di sorveglianza, attestazioni su studi e comportamento). Lamentata in sostanza mancanza di motivazione e omissione di risposta agli elementi prodotti dalla difesa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non ricorresse la violazione di legge dedotta: ha richiamato la distinzione tra carenza assoluta di motivazione (che integra violazione di legge) e mera illogicità o insufficienza della motivazione (sindacabile in cassazione solo con motivo distinto). Ha considerato integrata la motivazione leggendo congiuntamente il provvedimento impugnato e l'ordinanza di revoca, ritenendo che i dati fattuali assunti a fondamento della decisione fossero sufficienti a sostenere la revoca (richiamo, tra l'altro, all'ordinanza di custodia cautelare del 14/07/2022 per omicidio aggravato, alla assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, alla nota della Questura sultenore di vita elevato e a dichiarazioni di collaboratori). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
violazione di legge dedotta dal ricorrente
La Corte ricorda che tale motivo consente di denunciare la mancanza assoluta o la apparente motivazione, ma non la semplice illogicità; la illogicità manifesta è sindacabile in cassazione solo con il motivo di cui alla lett. e) dello stesso art.606
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
La Corte precisa che la mancanza della motivazione integra violazione di legge quando la struttura argomentativa è assente o indecifrabile; insufficienza o illogicità non sempre costituiscono violazione di legge
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
presunzione ostativa relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i soggetti legati alla criminalità organizzata
Applicata la presunzione ostativa e ritenuto che non fosse superata dalla documentazione prodotta dalla difesa; la Corte ha accettato la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti elementi indicativi di permanenti collegamenti
richiamo al regime detentivo speciale
Il richiamo al regime del 41-bis non è di per sé motivo automatico di revoca ma può costituire uno degli elementi fattuali valutabili ai fini della dinamica probatoria; la Corte segnala che il giudice di merito non ha illegittimamente fondato la decisione esclusivamente su tale regime
Sentenza Corte Costituzionale n.139 del 24/03/2010
integrazione interpretativa del d.P.R. n.115/2002
Richiamata quale criterio di interpretazione della norma che disciplina l'ostatività e la presunzione relativa, come parametro applicativo per valutare la sussistenza delle condizioni ostative
Massime di principio
- In cassazione, se il motivo è limitato alla violazione di legge ex art.606 lett. b), non è consentito limitarsi a criticare la logica o la completezza della motivazione: va dimostrata l'assoluta mancanza o l'apparenza della motivazione (inidoneità totale a comprendere l'iter logico).
- I provvedimenti di merito si possono integrare: la Corte valuta congiuntamente l'ordinanza impugnata e il provvedimento opposto; se letti insieme costituiscono un apparato argomentativo comprensibile, il vizio di motivazione può essere escluso.
- Nelle decisioni su revoca del patrocinio a spese dello Stato per presunti rapporti con organizzazioni mafiose, elementi come ordinanze cautelari recenti, condanne per reati gravi, assenza di dichiarazioni dei redditi e segnalazioni di elevato tenore di vita costituiscono fattori probanti rilevanti per il giudice.
- Per contrastare efficacemente la revoca del patrocinio lo difensore deve produrre elementi concreti, attuali e documentali (dichiarazioni dei redditi, attestazioni d'impiego, documenti bancari, informazioni ufficiali della DDA o della Questura favorevoli) e contestare puntualmente ciascun elemento fattuale indicato dal giudice.
- La mera produzione di pronunce favorevoli di altri giudici basate su valutazioni formali non è necessariamente determinante: il giudice può disattenderle se valuta che i dati assunti nel provvedimento di revoca siano più rigorosi e fondati su elementi fattuali.
- Quando si impugna in Cassazione una presunta carenza motivazionale è utile indicare in modo preciso le parti del provvedimento ritenute prive di motivazione e spiegare perché tali passaggi risultino indecifrabili o totalmente assenti, evitando argomentazioni generiche sulla insufficienza logica.
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