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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23849/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, proposta da una società che si dichiarava cessionaria di crediti originariamente vantati da un istituto di credito, al decreto di esecutività dello stato passivo di un fallimento. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito in via chirografaria ed escluso sia il residuo scoperto di conto corrente sia la pretesa privilegiata ipotecaria relativa a mutui e finanziamenti, ritenendo non provata la titolarità dei crediti in capo all'opponente e, in ogni caso, non adeguatamente documentati i rapporti dedotti. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, ritenuta litisconsorte necessaria; 2) violazione delle norme sulla cessione del credito e sull'adempimento al creditore apparente, assumendo che il debitore avrebbe dovuto attivarsi per individuare il creditore legittimato; 3) errata valorizzazione del possesso, da parte del cessionario, della documentazione relativa ai crediti, che secondo la ricorrente proverebbe la consegna da parte della cedente; 4) erronea valutazione dei contratti di mutuo e degli atti di erogazione, oltre al mancato rilievo dell'avvenuto riconoscimento del credito da parte del curatore in altri atti e nell'ambito di una procedura esecutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbiti i primi tre motivi per effetto del rigetto del quarto, ma ha comunque osservato che essi erano manifestamente infondati. In particolare, ha affermato che nel giudizio di ammissione al passivo era onere del soggetto che agiva dimostrare la titolarità del credito e che il semplice possesso, da parte del cessionario, di documenti idonei a provare il credito non equivale a prova della titolarità del diritto. Quanto al quarto motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto del tribunale, insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale. La Corte ha inoltre precisato che l'accertamento del credito svolto in sede esecutiva non produce effetti nel diverso ambito della verifica del passivo fallimentare. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • artt. 101, 102 e 111 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo per sostenere la necessità del contraddittorio con la cedente, ma la Corte nega che, nella specie, vi fosse un obbligo di integrazione prima di accertare la legittimazione attiva del cessionario.

  • artt. 98 e 99 l.fall.

    disciplinano l'opposizione allo stato passivo e sono evocati per censurare la decisione del tribunale; la Corte conferma che il creditore deve provare titolo e legittimazione nella procedura fallimentare.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'integrazione del contraddittorio, ma ritenuto non operante prima dell'accertamento della qualità di successore del ricorrente.

  • art. 1189 c.c.

    invocato per sostenere che il debitore avrebbe dovuto attivarsi verso il creditore apparente; la Corte esclude che incomba al debitore l'onere di individuare il proprio creditore in presenza di contestazione sulla titolarità.

  • artt. 1260, 1262 e 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la cessione del credito deve essere provata da chi la allega e che il possesso della documentazione non equivale a prova della titolarità.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per il motivo che lamentava errori processuali, ma la censura viene comunque respinta/inammissibile.

  • art. 360, comma 5 c.p.c.

    indica i limiti del sindacato di legittimità sull'accertamento in fatto del giudice di merito.

  • art. 52 l.fall.

    la partecipazione del creditore alla distribuzione del ricavato è possibile solo attraverso l'ammissione al passivo secondo le regole concorsuali.

  • artt. 92 e segg. l.fall.

    richiamati per ribadire che l'ammissione al passivo avviene con forme e procedure proprie della verifica concorsuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, chi si afferma cessionario del credito deve dimostrare in modo rigoroso sia l'effettiva cessione sia la propria titolarità sostanziale; il mero possesso della documentazione originaria non basta.
  • L'onere di individuare il soggetto legittimato a ricevere la prestazione non incombe al debitore quando è contestata la titolarità del credito; spetta a chi agisce fornire la prova del proprio diritto.
  • L'accertamento del credito compiuto in sede esecutiva non produce automaticamente effetti nel procedimento fallimentare, che è retto da regole autonome di verifica e ammissione al passivo.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non consente di censurare la mera valutazione del materiale probatorio.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti il modo in cui ha apprezzato le prove fornite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoCessione del credito
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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