Cassazione Civile, Ordinanza n. 33200/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da una società immobiliare per il pagamento di euro 6.500, oltre accessori, importo corrispondente alla sola IVA sul prezzo di vendita di un immobile sito in Perugia. Le acquirenti proposero opposizione deducendo di avere già pagato, al rogito notarile del 7 aprile 2006, una somma comprensiva anche dell'IVA richiesta. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocando il decreto, valorizzando una quietanza contenuta nel rogito come confessione stragiudiziale del pagamento e ritenendo non provato l'errore o la violenza idonei a rimuoverne l'efficacia. La Corte d'appello confermò. In cassazione la società ricorrente dedusse: 1) nullità per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assumendo che i giudici di merito avessero introdotto a sorpresa una questione nuova sulla revoca della confessione ex art. 2732 c.c.; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c., sostenendo che motivazione e dispositivo non fossero stati letti in udienza; 4) violazione degli artt. 2730, 2732, 2735 c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte interpretato la quietanza limitandosi alla fattura e non valorizzando le prove testimoniali; 5) omesso esame di fatti decisivi, sempre con riferimento alle prove orali e all'interrogatorio formale circa l'effettivo mancato pagamento dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che non vi era stata introduzione di una nuova causa petendi né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il thema decidendum era proprio l'interpretazione della quietanza e la sua efficacia probatoria, e il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'errore o la violenza ex art. 2732 c.c. costituiva la ragione del rigetto della domanda della società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: anche a voler ritenere mancata la lettura del dispositivo, ciò non avrebbe determinato nullità ma solo differimento del termine per impugnare. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e della interpretazione della dichiarazione di quietanza, attività riservata al giudice di merito; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sull'interpretazione negoziale è limitato alla verifica del corretto uso dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame di un fatto decisivo, non potendo risolversi nella proposta di una diversa lettura del materiale probatorio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non vi è violazione del contraddittorio quando la decisione riguarda una questione già insita nel tema di lite e non una causa petendi nuova introdotta dal giudice
non ricorre ultrapetizione se il giudice decide entro i limiti della domanda e dell'eccezione relativa al pagamento
l'eventuale omessa lettura del dispositivo in udienza non comporta nullità se la decisione è comunque depositata, incidendo al più sul termine per impugnare
la dichiarazione di quietanza può assumere valore confessori o comunque probatorio in relazione all'avvenuto pagamento
la confessione può essere revocata solo provando errore di fatto o violenza, non bastando la mera prova contraria del fatto confessato
la quietanza è trattata come dichiarazione avente natura confessoria
l'interpretazione dell'atto negoziale è attività di merito censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o omesso esame di fatti decisivi
la dichiarazione del venditore sul pagamento del prezzo contestuale al rogito non è coperta da fede privilegiata, ma ha natura confessoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificarla, la mancata censura anche di una sola di esse rende inammissibili le doglianze rivolte alle altre per difetto di interesse.
- La quietanza inserita in un atto notarile di compravendita che attesti l'avvenuto pagamento ha natura confessoria; per superarne l'efficacia non basta dimostrare che il pagamento non sia avvenuto, ma occorre provare l'errore di fatto o la violenza che hanno determinato la dichiarazione, salvo diversa ipotesi di simulazione nei rapporti inter partes.
- L'interpretazione di una dichiarazione negoziale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione mediante una mera contrapposizione di letture alternative del medesimo documento o della prova raccolta.
- La denuncia di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando, in realtà, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- La deduzione di nullità per violazione del contraddittorio o di ultrapetizione richiede la dimostrazione che il giudice abbia effettivamente deciso su una questione nuova o su un petitum diverso, non essendo sufficiente contestare la diversa qualificazione giuridica dei fatti già introdotti in causa.
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