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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto riconducibile a un incarico di brokeraggio assicurativo e dalle connesse pretese economiche. In primo grado era stata respinta una domanda proposta contro l’ente pubblico: il Tribunale aveva escluso i presupposti dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., rilevando che il creditore non aveva dimostrato, né il titolo del proprio credito verso il debitore surrogato, né l’effettivo svolgimento delle prestazioni. In appello, gli eredi dell’originario attore sostenevano che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere insussistenti i presupposti dell’azione surrogatoria e nel non valorizzare fatti non contestati; denunciavano inoltre omessa pronuncia e vizi motivazionali, assumendo che l’ente fosse inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dal contratto e che ciò giustificasse sia la condanna diretta al pagamento, sia la tutela surrogatoria per il risarcimento del danno che sarebbe spettato al debitore inerte. Un ulteriore motivo riguardava la liquidazione delle spese: i ricorrenti contestavano la condanna al pagamento del contributo previdenziale aggiuntivo e dell’IVA in favore dell’Avvocatura dello Stato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale relativo all’azione surrogatoria: ha ribadito che l’azione ex art. 2900 c.c. è rimedio eccezionale di conservazione della garanzia patrimoniale, ammissibile solo se l’inerzia del debitore produca o aggravi un pericolo attuale e concreto di insolvenza riferito alla sfera del debitore stesso, e non del creditore surrogante. Poiché nel caso concreto non risultava allegato né provato un simile pericolo patrimoniale in capo al debitore surrogato, la censura è stata respinta. Sono stati quindi assorbiti i primi tre motivi. È stato invece accolto il motivo sulle spese, poiché il contributo previdenziale aggiuntivo e il rimborso IVA non spettano all’Avvocatura dello Stato, in quanto i suoi avvocati sono dipendenti pubblici e non liberi professionisti soggetti a tali voci accessorie. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente a questo capo e ha deciso nel merito dichiarando la non debenza di contributo previdenziale aggiuntivo e IVA sulle somme liquidate a titolo di compenso professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto motivo di ricorso, relativo alle spese di lite, rigettando il quarto motivo sull’azione surrogatoria e dichiarando assorbiti i primi tre motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo capo concernente la liquidazione delle spese, e la Corte, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato non dovuti il contributo previdenziale aggiuntivo e il rimborso IVA sulle somme liquidate a favore dell’Avvocatura dello Stato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell’esito complessivo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2900 c.c.

    L’azione surrogatoria è rimedio eccezionale di conservazione della garanzia patrimoniale; richiede che l’inerzia del debitore produca o aggravi un pericolo concreto e attuale di insolvenza riferito al debitore surrogato.

  • art. 2740 c.c.

    La surrogatoria tutela la garanzia patrimoniale generica del debitore, incrementandone il patrimonio o evitando un suo decremento a vantaggio della massa dei creditori.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della legittimazione sostitutiva esercitata dal creditore in luogo del debitore rimasto inerte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale per la censura di violazione di legge proposta con il quarto e il quinto motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare l’asserita omessa pronuncia sulla domanda principale e sui vizi del decisum.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta omessa pronuncia sulla domanda proposta.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella critica al percorso processuale e all’oggetto della decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla formulazione dei motivi di appello e all’oggetto dell’impugnazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per lamentare la carenza motivazionale della sentenza d’appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato tra le norme sostanziali dedotte in relazione all’asserito inadempimento contrattuale.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato tra le norme sostanziali dedotte in relazione all’asserito inadempimento contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per sostenere il danno risarcibile da inadempimento.

  • art. 1372, comma 1, c.c.

    Richiamato tra le norme inerenti gli effetti vincolanti del contratto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato quale parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato anche per la doglianza sulla liquidazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulla condanna alle spese di lite, oggetto del motivo accolto solo in parte quanto alle voci accessorie.

  • art. 21 T.U. 1611/1933

    Richiamato dai ricorrenti per contestare le voci accessorie riconosciute all’Avvocatura dello Stato.

  • art. 11 l. 576/1980

    La Corte ha affermato che il contributo previdenziale aggiuntivo spetta solo agli iscritti agli albi, non agli avvocati dipendenti dello Stato.

  • artt. 1, 3 e 5 d.P.R. 633/1972

    Richiamati per escludere il rimborso IVA, poiché l’Avvocatura dello Stato non esercita attività professionale soggetta a IVA.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza sul punto delle spese, ha deciso nel merito dichiarando la non debenza delle voci accessorie.

Massime di principio

  • L’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. è un rimedio eccezionale di natura conservativa-satisfattiva, consentito solo quando l’inerzia del debitore incida concretamente sulla garanzia patrimoniale e determini un pericolo attuale e concreto di insolvenza.
  • Il pericolo di insolvenza rilevante ai fini della surrogatoria deve riguardare il debitore surrogato, non il creditore che agisce; non è sufficiente una generica utilità dell’azione per il creditore né un pregiudizio solo eventuale o prospettico.
  • Il creditore che invoca la surrogatoria deve allegare e provare i fatti costitutivi dell’interesse ad agire, compreso il pregiudizio derivante dall’inerzia del debitore; il giudice può e deve verificare anche d’ufficio la sussistenza di tali presupposti.
  • Nel caso di assistenza giudiziale prestata dall’Avvocatura dello Stato, non sono dovuti né il contributo previdenziale aggiuntivo previsto per gli iscritti agli albi forensi né il rimborso IVA sulle somme liquidate a titolo di compenso professionale.
  • Quando la cassazione riguarda solo un capo accessorio della decisione, la Corte può cassare in relazione e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., senza necessità di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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