Cassazione Penale, Ordinanza n. 05217/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era proposta contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. per un motivo non consentito. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito in appello il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., ottenendo la rideterminazione della pena per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti contestato in continuazione. Ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e pena illegale, con riferimento all'art. 129 c.p.p., sostanzialmente lamentando la mancata considerazione delle condizioni di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto contro una sentenza resa in concordato in appello per motivi non consentiti: sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della decisione, non già questioni rinunciate, incluse quelle ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
Introducendo il concordato in appello, consente alla Corte d'appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello e rinunciano agli altri motivi; la disciplina comporta anche un effetto preclusivo sulle questioni rinunciate.
Le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando riferite a una sentenza resa a seguito di concordato in appello, poiché attengono a motivi rinunciati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norma incriminatrice posta a base della condanna e della definizione concordata della pena.
Richiamato quale base del vincolo della continuazione tra i reati contestati.
La Corte richiama la disciplina del concordato in appello come limite oggettivo ai motivi deducibili in cassazione.
Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p., con effetti preclusivi sulle questioni rinunciate.
art. 1, comma 56, l. n. 103 del 2017
Norma che ha introdotto il nuovo istituto del concordato in appello.
Richiamato per le forme nelle quali le parti possono formulare la richiesta di concordato in appello.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata solo per il criterio di applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo censure che investano la validità dell'adesione al concordato, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione; restano precluse le doglianze su motivi ai quali la parte abbia rinunciato.
- La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato in appello produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, assimilabile agli effetti della rinuncia all'impugnazione.
- Non è deducibile in cassazione, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando tale questione rientri tra i motivi rinunciati.
- In caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05079/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05080/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05082/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05083/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05085/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05086/2026 del 09/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →