Cassazione Penale, Sentenza n. 9811/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per la custodia cautelare in carcere denunciando: violazione di legge sostanziale e processuale e deficit di motivazione (artt. 309, 273 e 125 c.p.p.), sostenendo che la sussistenza del "sodalizio" fosse fondata su un unico episodio di detenzione a fini di spaccio e quindi insufficiente; omissione di motivazione circa l'incidenza della condotta del ricorrente sulla stabilità e permanenza dell'associazione; inesistenza di elementi specifici e concreti a supporto della partecipazione associativa (ferimento, rapporti di parentela, durata dell'apporto); contestazione della valutazione del periodo di operatività dell'associazione. Con secondo motivo, ha censurato la mancanza di adeguata motivazione circa il pericolo di reiterazione dei reati e l'assenza di spiegazioni sul perché non fossero adeguate misure meno afflittive (artt. 274 lett. c), 275 e 125 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, condividendo la valutazione del Tribunale che aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza sulla base della convergenza di più fonti probatorie (intercettazioni, filmati delle telecamere, dichiarazioni di collaboratori di giustizia) che collegavano le condotte di Ianni alla struttura associativa. La Corte ha giudicato congrua e logica la motivazione del Tribunale anche in relazione al ruolo dell'imputato (coinvolgimento nell'acquisto di ingente quantitativo di stupefacente, presenza nella base logistica, collegamento al ferimento come risposta a contrasti con gruppo rivale). Anche il giudizio sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e adeguatezza della detenzione in carcere) è stato ritenuto fondato: il Tribunale ha valutato ruolo nell'approvvigionamento, la vicinanza temporale con l'operazione, l'assenza di attività lecita, la dimora nella sede logistica, lo stato di latitanza dei capi e l'ignoto canale di approvvigionamento. La Corte ha inoltre esaminato la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. e ritenuto che non fosse attenuata nel caso concreto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico sostanze stupefacenti)
Norme sostanziali che qualificano reati di detenzione e traffico di stupefacenti; la contestazione ha riguardato sequestri/operazioni rilevanti di droga che, secondo il giudice, si inseriscono in un quadro associativo finalizzato al narcotraffico.
Concorso di persone nel reato: le condotte sono state considerate connesse alla responsabilità concorrente all'interno dell'associazione.
art. 309, art. 273, art. 125, art. 274 lett. c), art. 275, art. 192, art. 273 comma 1-bis, art. 275 comma 3, art. 616 comma 1
Art. 309 (misure cautelari), art. 273 (ricorso per cassazione contro le misure cautelari; criteri di controllo in sede di legittimità), art. 125 (effetti della declaratoria di inammissibilità), art. 274 lett. c) e art. 275 (giustificazione delle esigenze cautelari, presunzione di pericolosità), art. 192 (gradi di valutazione degli indizi per il giudizio di merito), art. 273 comma 1-bis (richiamo a limiti di valutazione degli indizi in sede cautelare), art. 275 comma 3 (presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati), art. 616 comma 1 (condanna alle spese per ricorso inammissibile). La Corte ha spiegato che per la misura cautelare è sufficiente la qualificata probabilità derivante da convergenza di elementi indiziari e che non si richiede la stessa precisione richiesta per la sentenza di condanna (art. 192 co.2). Ha inoltre richiamato la possibilità di attenuare la presunzione dell'art. 275 comma 3 col decorso del tempo, ma ha ritenuto non sussistente tale attenuazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Per la custodia cautelare in carcere in reati associativi finalizzati al narcotraffico il giudice valuta la "convergenza" di più fonti probatorie (intercettazioni, video, dichiarazioni di collaboratori) e non è necessario il livello di precisione richiesto per la condanna definitiva.
- La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini cautelari è più attenuata rispetto al giudizio di merito: è sufficiente una qualificata probabilità fondata su elementi concordanti e logicamente spiegabili come riconducibili all'associazione.
- Per contrastare una misura cautelare occorre contestare la logica complessiva e la congruenza della motivazione del giudice (non basta criticare singoli passaggi o proporre letture atomistiche degli elementi indiziari).
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3) può essere attenuata dal decorso del tempo e dall'assenza di condotte successive indicative di pericolosità, ma il giudice deve motivare esplicitamente ogni valutazione in tal senso; l'assenza di lavoro, la persistente dimora nelle sedi logistiche e il collegamento recente all'operatività criminale rafforzano la persistenza del pericolo.
- Chi impugna in Cassazione motivi relativi alla gravosità indiziaria deve indicare con precisione perché la motivazione del giudice sarebbe illogica o contraddittoria e dimostrare che i fatti allegati trovano spiegazioni alternative più probabili; altrimenti il ricorso è prono a essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può legittimamente valorizzare elementi come ruolo nell'operazione più rilevante dell'organizzazione, prossimità temporale rispetto all'operazione, assenza di fonti lecite di reddito, domicilio vicino alla base logistica e latitanza dei vertici.
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