Cassazione Civile, Ordinanza n. 22141/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (attori)
La controversia
La controversia riguardava due appartamenti siti in Roma. Le parti attrici avevano domandato l'accertamento dell'usucapione, deducendo un possesso ultraventennale dei beni; la domanda era stata accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello. In appello, la parte convenuta aveva contestato il possesso dedotto dagli attori, ma la Corte territoriale aveva ritenuto tardive le contestazioni perché nuove rispetto al primo grado, dichiarandole inammissibili ex art. 345 c.p.c.; inoltre aveva esaminato comunque il merito, valorizzando operazioni di accatastamento e sanatoria edilizia, una missiva del 2003 ritenuta come implicito riconoscimento della proprietà altrui e la mancata prova di eventi interruttivi del possesso tra 1986 e 2004. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 31 l. 47/1985, sostenendo che l'accatastamento e la domanda di sanatoria non dimostrassero il possesso perché anche il conduttore può presentare istanza di sanatoria; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., censurando l'affermazione di non contestazione in primo grado delle allegazioni attoree sul possesso e sostenendo che tali allegazioni fossero troppo generiche per supplire alla prova del possesso ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la produzione documentale allegata al controricorso ai sensi dell'art. 372 c.p.c. perché estranea ai limiti di ammissibilità previsti per i documenti in cassazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi, perché prendeva in esame solo alcuni elementi probatori (accatastamento e sanatoria edilizia) isolandoli dal complessivo ragionamento della Corte d'appello, fondato anche sulla missiva del 2003 e sulla mancata contestazione in primo grado; in sostanza, la doglianza mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'apprezzamento della non contestazione è rimesso al giudice di merito e che il ricorso per cassazione, per contestarlo utilmente, deve riportare specificamente le allegazioni ritenute non contestate, i passi delle difese in cui sarebbero state contestate e la loro localizzazione negli atti; poiché tali indicazioni mancavano, la censura è stata ritenuta inammissibilmente generica. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატ增ato se dovuto.
Norme richiamate
Le contestazioni introdotte per la prima volta in appello, se nuove rispetto al thema decidendum di primo grado, sono inammissibili.
In cassazione sono inammissibili i documenti prodotti nel controricorso se non attengono alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
L'usucapione richiede la prova del possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la sua sussistenza va accertata in base al complessivo quadro probatorio.
La presentazione di istanza di sanatoria edilizia non è, da sola, incompatibile con la qualità di conduttore e quindi non basta, isolatamente, a provare il possesso utile all'usucapione.
La mancata contestazione specifica delle circostanze di fatto può rilevare ai fini della relevatio ab onere probandi; il relativo apprezzamento spetta al giudice di merito.
È consentita la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di esserne antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono, se dovuti, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione del possesso utile ad usucapionem deve essere compiuta considerando unitariamente tutte le risultanze istruttorie, non mediante l'isolamento atomistico di singoli indizi probatori.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e la sua verifica è rimessa al giudice di merito; per censurare in cassazione tale apprezzamento occorre riportare in modo puntuale i fatti asseritamente incontestati, le difese che li avrebbero contestati e la loro precisa localizzazione negli atti.
- In cassazione la deduzione di errore sull'applicazione del principio di non contestazione richiede una critica autosufficiente e specifica, non essendo sufficiente affermare in modo generico che le allegazioni avversarie erano troppo indeterminate.
- I documenti prodotti in cassazione sono ammissibili solo nei casi tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c.
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