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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25926/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare che il venditore aveva contestato come nulla per violazione del divieto di patto commissorio; la relativa domanda di nullità era stata trascritta prima del pignoramento. In primo grado la nullità era stata rigettata, ma era stata accolta la domanda subordinata del venditore per il pagamento del corrispettivo, con conseguente azione esecutiva sul bene già venduto. Nell’esecuzione il bene era stato aggiudicato alla società ricorrente. Successivamente, quando la sentenza d’appello ha poi dichiarato la nullità della vendita e riconosciuto il diritto del venditore alla restituzione del complesso immobiliare, quest’ultimo ha convenuto gli aggiudicatari chiedendone il rilascio, facendo valere la priorità della trascrizione della domanda di nullità rispetto alla trascrizione del pignoramento. La società aggiudicataria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) dedotta nullità del processo per mancata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di primo grado, con conseguente omesso esame del motivo d’appello e violazione degli artt. 99, 100 e 295 c.p.c.; 2) insussistenza di interesse ad agire e legittimazione attiva prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato la nullità; 3) necessità di una specifica impugnazione del decreto di trasferimento e pretesa inidoneità della sentenza resa contro la società originaria a incidere sul diritto dell’aggiudicatario; 4) e 5) erronea applicazione degli artt. 2652 n. 6 c.c., 619 e 586 c.p.c., sostenendo che la disciplina della trascrizione della domanda giudiziale riguarderebbe solo conflitti tra acquisti negoziali e non potrebbe prevalere sul decreto di trasferimento, soprattutto perché il pignoramento era stato trascritto dallo stesso soggetto che aveva trascritto la domanda; 6) richiesta riconvenzionale condizionata della ricorrente volta a far valere la prevalenza del decreto di trasferimento sulla domanda trascritta anteriormente al pignoramento. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il venditore, avendo incassato il prezzo della vendita forzata, non potesse poi rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicataria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’eventuale mancata sospensione del processo di primo grado non determina nullità insanabile né inammissibilità originaria della domanda, essendo la sospensione stata poi disposta in appello e potendo interesse ad agire e legittimazione sopravvenire nel corso del giudizio. Ha poi respinto il terzo, il quarto e il quinto motivo, chiarendo che l’aggiudicazione in sede esecutiva ha natura derivativa e non originaria; l’aggiudicatario subentra nella posizione giuridica del debitore esecutato ed è quindi soggetto all’opponibilità della sentenza e delle domande trascritte anteriormente al pignoramento, senza necessità di impugnare il decreto di trasferimento. La Corte ha inoltre precisato che il creditore pignorante è equiparato al terzo acquirente ai fini dell’art. 2915 c.c. e che, poiché la domanda di nullità era stata trascritta prima del pignoramento, l’aggiudicataria non poteva invocare la tutela dell’art. 2652 n. 6 c.c. Infine, il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in una petizione di principio contraria alla disciplina positiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la mancata sospensione necessaria del giudizio di primo grado non comporta, nel caso concreto, nullità tale da imporre la rimessione al primo giudice, se la causa viene poi sospesa e decisa dopo la rimozione della pregiudizialità

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta carenza di interesse e di legittimazione ad agire, ma la Corte afferma che tali condizioni possono sopravvenire in corso di causa

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è condizione dell'azione e può sopravvenire nel corso del processo

  • art. 163 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della citazione, ma ritenuto non decisivo

  • art. 164 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto di citazione, ma il motivo è respinto

  • art. 111 c.p.c.

    l'aggiudicatario in esecuzione forzata è trattato come successore a titolo particolare del debitore esecutato, con opponibilità della sentenza emessa contro quest'ultimo

  • art. 2652 n. 6 c.c.

    la tutela del terzo subacquirente opera solo se la domanda giudiziale è trascritta dopo il pignoramento; se la domanda è trascritta prima, l'aggiudicatario non può opporle il decreto di trasferimento

  • art. 2915 c.c.

    il creditore pignorante è equiparato al terzo acquirente e la trascrizione anteriore della domanda giudiziale ne rende opponibili gli effetti

  • art. 2919 c.c.

    la vendita forzata trasferisce all'acquirente solo i diritti che spettavano al debitore esecutato, confermando la natura derivativa dell'acquisto

  • art. 2921 c.c.

    la disciplina dell'evizione nell'espropriazione conferma che il prezzo della vendita sostituisce la cosa nel patrimonio del debitore e tutela l'aggiudicatario nei limiti previsti dalla legge

  • art. 586 c.p.c.

    il decreto di trasferimento ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche, ma non elimina la trascrizione della domanda giudiziale di terzi avente a oggetto il bene

  • art. 619 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie l'assunto secondo cui sarebbe necessaria una diversa opposizione per far valere la priorità della domanda trascritta

  • art. 2033 c.c.

    menzionato come base del rimedio collegato alla disciplina dell'evizione nella vendita forzata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • L’aggiudicazione in sede di espropriazione forzata ha natura derivativa: l’aggiudicatario subentra nella posizione giuridica del debitore esecutato e acquista solo i diritti che a quest’ultimo spettavano sul bene.
  • La sentenza resa contro il debitore esecutato è opponibile all’aggiudicatario quale successore a titolo particolare, senza che sia indispensabile una preventiva impugnazione del decreto di trasferimento.
  • La trascrizione anteriore della domanda giudiziale che incide sulla titolarità del bene prevale sul successivo pignoramento; il creditore pignorante è equiparato al terzo acquirente ai fini dell’opponibilità delle domande trascritte.
  • Il decreto di trasferimento nell’esecuzione forzata non cancella la trascrizione di domande giudiziali già esistenti sul bene e, pertanto, non impedisce che l’esito del giudizio trascritto anteriormente si rifletta sull’aggiudicatario.
  • La mancata sospensione necessaria di un giudizio pregiudicato non determina automaticamente nullità originaria o inammissibilità della domanda quando la causa venga poi sospesa e decisa dopo la formazione del giudicato sul rapporto pregiudiziale.
  • Legittimazione ad agire e interesse ad agire, in quanto condizioni dell’azione, possono sopravvenire nel corso del processo, sanando la situazione processuale originariamente incerta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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