Cassazione Penale, Sentenza n. 9364/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la pronuncia della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata enunciazione specifica dei motivi. Con unico motivo in Cassazione si è denunciata la violazione dell'art. 581 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato criteri di inammissibilità introdotti dalla legge n. 103/2017, successiva però alla presentazione dell'appello, configurando un errore nell'applicazione del regime transitorio sulle cause di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione. Pur rilevando che le censure sul regime transitorio e sull'inammissibilità non appaiono manifestamente infondate, la Corte ha ritenuto che, in presenza dell'estinzione del reato per prescrizione, il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato è limitato; nel caso di specie la declaratoria di estinzione per prescrizione è stata ritenuta applicabile in relazione al titolo dei reati e al tempus commissi delicti, rendendo quindi necessaria l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina di inammissibilità; la Corte segnala che i profili relativi al regime transitorio meritano attenzione ma, ove risulti l'estinzione per prescrizione, il sindacato sulla motivazione è sostanzialmente precluso.
Riforma che ha modificato cause di inammissibilità degli impugnazioni; la questione transitoria sull'applicazione di questa riforma è stata sollevata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva alla luce dell'estinzione per prescrizione.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale: l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento (come la prescrizione) opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato e nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
Norma che fissa i termini di prescrizione dei reati; applicata per valutare l'intervenuta estinzione dei reati in relazione al tempus commissi delicti.
art. 187 c. 1 e 4 codice della strada
Uno dei reati contestati all'imputato (guida in stato di ebbrezza/violazioni connesse); rilevante ai fini della determinazione del titolo di reato e del termine di prescrizione applicabile.
Ulteriori reati contestati (secondo il testo della sentenza). Sono stati considerati nel computo del termine prescrizionale che ha portato alla declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- Se risulta intervenuta la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio la decisione impugnata: la presenza di un causa estintiva prevale e limita il sindacato sulle eventuali vizi di motivazione.
- Le questioni sul regime transitorio di una riforma che modifica le cause di inammissibilità (es. legge n. 103/2017) devono essere valutate alla luce della data di presentazione dell'impugnazione; tuttavia, tali questioni possono diventare irrilevanti se il vizio è superato dall'intervenuta estinzione del reato.
- In giudizio di legittimità l'eventuale obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento (come la prescrizione) opera entro i limiti del controllo consentito sulla motivazione del provvedimento impugnato: la Corte non può estendere il proprio sindacato oltre le deduzioni e i limiti del motivo di ricorso.
- Per valutare l'intervenuta prescrizione è essenziale determinare correttamente il tempus commissi delicti e applicare i termini previsti dall'art. 157 c.p.; errori nel calcolo dei termini possono essere decisivi rispetto all'esito dell'impugnazione.
- Quando si propone appello o ricorso, è consigliabile dedurre sia questioni formali di ammissibilità (con riferimento alla normativa vigente e al regime transitorio) sia argomentazioni sulla prescrizione, perché l'intervenuta estinzione del reato può mutare completamente l'esito del giudizio.
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