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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24563/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un lavoratore che, dopo essere stato trasferito da uno stabilimento a un altro con decorrenza 1 gennaio 2021, non si era presentato nella nuova sede dal 7 al 14 gennaio 2021. In primo grado il tribunale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, annullandolo e disponendo la reintegrazione e la condanna risarcitoria; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo legittimo sia il trasferimento, sorretto da ragioni oggettive, sia il recesso disciplinare per l'assenza ingiustificata e il mancato avvio dell'attività nella nuova sede. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1175, 1375, 1460 e 2103 c.c., sostenendo l'illegittimità del trasferimento, la conformità a buona fede del rifiuto di aderirvi e l'irrilevanza della mancata adesione a una precedente proposta di trasferta; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, relativi alla prosecuzione della presenza di colleghi formalmente trasferiti e alle assunzioni/stabilizzazioni avvenute nello stabilimento di destinazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, fondata non più sulla legittimità del trasferimento ma sulla non conformità a buona fede del rifiuto di iniziare il lavoro nella nuova sede; ha giudicato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che i fatti dedotti erano stati già esaminati o comunque richiedevano un diverso apprezzamento probatorio non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva reputato legittimo il licenziamento disciplinare, ritenendo insussistenti i vizi denunciati: il primo motivo non intercettava la reale ratio della sentenza impugnata, mentre il secondo non rispettava i requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, per il resto, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma non valorizzato dalla Corte di cassazione perché la censura non colpiva la ratio decidendi

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente come regola di buona fede esecutiva; la Corte osserva che la questione decisiva non era più la legittimità del trasferimento, ma la condotta del lavoratore dopo il trasferimento

  • art. 1460 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di inadempimento; la Corte non accoglie la censura perché il giudice di merito aveva escluso la fondatezza della tesi del lavoratore

  • art. 2103 c.c.

    richiamato per contestare il trasferimento; la Corte rileva che la legittimità del trasferimento non era più in discussione in sede di reclamo e quindi il motivo non era pertinente

  • art. 41 Cost.

    usato dalla corte d'appello per affermare la necessità di rispettare la libertà di iniziativa economica dell'impresa nella valutazione del trasferimento e dell'organizzazione del lavoro

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per il primo motivo di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il secondo motivo; la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la richiesta di rivalutazione delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato quale requisito di specificità del ricorso per cassazione in tema di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale onere di deposito e specificazione del fatto storico dedotto nel motivo di ricorso

  • art. 70 CCNL applicato al rapporto

    richiamato nei fatti come norma contrattuale violata dal lavoratore per l'assenza ingiustificata dal servizio

  • art. 60 CCNL applicato al rapporto

    ritenuto non pertinente dalla Corte perché riferito a una diversa fattispecie di trasferimento rifiutato e conseguente licenziamento

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un passaggio secondario o un tema non più decisivo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove né di proporre una diversa ricostruzione del fatto.
  • Quando il giudice di merito ha già esaminato il fatto dedotto, la censura per omesso esame è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
  • In presenza di un trasferimento sorretto da ragioni oggettive già ritenute legittime e non specificamente impugnate, la controversia può concentrarsi sulla successiva condotta del lavoratore e sulla sua compatibilità con buona fede e correttezza.
  • L'assenza ingiustificata dal lavoro nella nuova sede, ove integrata da un grave inadempimento disciplinare, può legittimare il recesso del datore anche se il lavoratore contesti il precedente trasferimento, quando tale contestazione non sia più oggetto del decisum.
  • Le norme collettive invocate devono essere pertinenti alla fattispecie concreta: il richiamo a disposizioni pensate per un diverso tipo di trasferimento o licenziamento non è idoneo a scalfire la motivazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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