Cassazione Civile, Ordinanza n. 22769/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il Giudice di pace, dopo una prima declaratoria di estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti, era stato nuovamente investito della causa a seguito di cassazione con rinvio. Nel giudizio riassunto, tuttavia, il giudice aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso perché, all'udienza fissata per la comparizione, erano assenti sia l'opponente sia il difensore, ritenendo coerente l'archiviazione del ricorso con la struttura camerale e oppositoria del rito. Il ricorrente ha quindi denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 127 c.p.c., sostenendo che la mancata comparizione dell'opponente nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione non comporta alcuna sanzione processuale e non esonera il giudice dal decidere nel merito, poiché la partecipazione delle parti non è obbligatoria e il procedimento è governato dall'impulso d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero la mancata comparizione dell'istante non determina estinzione, improcedibilità o archiviazione del giudizio, perché il rito è caratterizzato da concentrazione, speditezza e impulso officioso. Ne consegue che, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione, il giudice deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnazione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
disciplina il procedimento di opposizione avverso il decreto di espulsione; nel rito non può essere applicata una sanzione processuale alla mancata comparizione dell'opponente, dovendosi comunque decidere sul merito
art. 13-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente quale base normativa del rito dell'opposizione all'espulsione
richiamato dal ricorrente; la Corte, nel ribadire il principio sul rito camerale, esclude che la mancata comparizione comporti una preclusione decisionale
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
qualifica il procedimento come rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza, governato dall'impulso d'ufficio
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, la mancata comparizione dell'opponente non produce effetti sanzionatori sul piano processuale, né giustifica l'estinzione o l'archiviazione del giudizio.
- Nei riti camerali speciali caratterizzati da concentrazione, speditezza e impulso officioso, il giudice, una volta verificata la ritualità degli atti di convocazione, deve comunque esaminare il merito dell'impugnazione anche in assenza della parte istante.
- Quando una precedente decisione di merito della Cassazione ha già affermato il principio secondo cui non opera l'estinzione per mancata comparizione nel giudizio di opposizione all'espulsione, il giudice di rinvio deve uniformarsi a tale principio.
- L'assenza della parte nel giudizio di opposizione all'espulsione non equivale a rinuncia implicita all'impugnazione, poiché il procedimento tutela un diritto di libertà della persona e non è rimesso all'iniziativa processuale delle parti nel suo svolgimento.
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