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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36870/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Magliulo ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di temporanea inefficacia delle pene accessorie (in particolare l'interdizione dai pubblici uffici) comminate con sentenza del 19.1.2022, irrevocabile il 5.4.2022. Il ricorrente sosteneva che, per effetto combinato degli artt. 662 cod. proc. pen. e 51-quater Ord. pen., le pene accessorie resterebbero sospese durante l'esecuzione della pena detentiva principale e potrebbero essere eseguite solo dopo l'espiazione della stessa, con riferimento anche all'art. 47, comma 12, Ord. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato, confermando che l'esecuzione delle pene accessorie trova la sua disciplina nell'art. 662 cod. proc. pen. e può essere attivata dal pubblico ministero dalla formazione del giudicato; non esiste un principio generale che imponga il differimento automatico dell'esecuzione delle pene accessorie rispetto alla pena principale, salvo il caso di incompatibilità pratica tra esecuzione contemporanea (regolata dall'art. 139 cod. pen.). In particolare, l'interdizione dai pubblici uffici può essere eseguita non appena il p.m. dia impulso, salvo che la sua esecuzione risulti incompatibile con la detenzione (in tal caso va differita). Inoltre l'art. 51-quater Ord. pen. concerne l'ipotesi della sostituzione della pena detentiva con misure alternative e la possibilità di sospendere l'esecuzione delle pene accessorie per ragioni di reinserimento sociale. La Corte ha quindi ritenuto corretta l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 662 cod. proc. pen.

    Disciplina le attività che il pubblico ministero deve compiere per l'esecuzione delle pene accessorie (trasmissione dell'estratto della sentenza e indicazione alle autorità competenti). Questo atto costituisce l'impulso necessario per dare esecuzione alle pene accessorie e permette agli enti coinvolti di conoscere il titolo esecutivo; non stabilisce un differimento automatico dell'esecuzione rispetto alla pena principale

  • art. 51-quater Ord. pen.

    Regola la situazione in cui la pena detentiva principale è sostituita da una misura alternativa: in tale ipotesi le pene accessorie, non essendo incompatibili con la misura alternativa, possono essere eseguite salvo che il giudice disponga la loro sospensione per esigenze di reinserimento sociale; inoltre disciplina la sospensione delle pene accessorie se la misura alternativa viene revocata

  • art. 47, comma 12, Ord. pen.

    Stabilisce che l'esito positivo del periodo di prova (affidamento in prova) estingue la pena detentiva e "ogni altro effetto penale", estendendo quindi l'effetto anche alle pene accessorie quando la misura alternativa produce estinzione della pena

  • art. 139 cod. pen.

    Prevede che, nel computo delle pene accessorie temporanee, non si tenga conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione. Regola dunque il differimento dell'esecuzione delle pene accessorie quando esista incompatibilità con la detenzione

  • art. 20 cod. pen.

    Attribuisce alle pene accessorie natura di effetti penali derivanti dalla sentenza di condanna: da ciò consegue che le pene accessorie seguono la sentenza e possono essere eseguite in base al titolo giudiziario

  • art. 28 cod. pen.

    Norma che disciplina l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria; la Corte ha rilevato che l'effettiva esecuzione di tale pena può essere incompatibile con la detenzione, richiedendo in tal caso il differimento

  • art. 183 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza per le pene accessorie vincolate non disposte in sede di cognizione; relativo alle modalità esecutive senza interferenza con la pena principale

Massime di principio

  • Le pene accessorie non sono automaticamente differite fino al completo espiazione della pena detentiva: possono essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato, purché non vi sia incompatibilità materiale con l'esecuzione della pena principale
  • L'atto di impulso del pubblico ministero (art. 662 c.p.p.) è necessario per l'attuazione pratica delle pene accessorie e consente agli organi interessati di conoscenza e di esecuzione
  • Se l'esecuzione della pena accessoria è incompatibile con la detenzione (es. interdizione dai pubblici uffici vs. regime di restrizione carceraria), la sua esecuzione deve essere differita ai sensi dell'art. 139 c.p.; in tali casi il periodo di durata della pena accessoria non decorre durante la detenzione
  • Quando la pena detentiva è sostituita da una misura alternativa (es. affidamento in prova), le pene accessorie possono essere eseguite salvo che il giudice disponga la sospensione per esigenze di reinserimento; l'esito positivo del periodo di prova può estinguere anche le pene accessorie
  • In situazioni simili, la strategia difensiva efficace è dimostrare l'incompatibilità tra pena accessoria e detenzione ovvero ottenere la sospensione delle pene accessorie dal giudice (in caso di misura alternativa) o mirare all'ottenimento della misura alternativa per evitare l'immediata esecuzione delle pene accessorie

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